Professione e Mercato

Compensi avvocato: prevale il foro del consumatore

Nella causa dell'avvocato contro il cliente per il pagamento del compenso prevale il foro del consumatore

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di Marina Crisafi

Prevale il foro del consumatore nella causa dell'avvocato contro il cliente per il pagamento dei compensi professionali. Lo hanno ricordato gli Ermellini nell'ordinanza n. 38264/2021 accogliendo il ricorso di un legale che agiva per il pagamento dei propri onorari.

La vicenda
La vicenda trae origine dal ricorso ex articolo 702 bis c.p.c, proposto innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, con il quale l'avvocato chiese l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto al compenso per il patrocinio svolto in favore di due assistiti in primo e secondo grado.
Il tribunale dichiarava la propria incompetenza, in favore della corte d'appello di Milano, in forza del principio affermato dalle Sezioni Unite (con sentenza n. 4247/2020), secondo cui, "qualora l'avvocato abbia agito per il pagamento dei compensi professionali per prestazione svolte in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo il giudizio in cui è stato prestato il patrocinio".

Le ragioni dell'avvocato
L'avvocato propone quindi ricorso per cassazione, dolendosi della violazione dell'articolo 33, comma 1 e 2 , lettera u del Dlgs 206/2005, in quanto il criterio della competenza sarebbe esclusivo e prevalente nell'ipotesi in cui parte del giudizio sia un consumatore, secondo la nozione fornita dal Codice del consumo.
Tale orientamento, sostiene il legale, sarebbe consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che, nelle controversie tra consumatore e professionista, avrebbe ritenuto la competenza esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore risiede o ha eletto domicilio, principio applicabile anche nei giudizi promossi dall'avvocato nei confronti del cliente per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali.
La stessa decisione delle SU n. 4247/2020 nel prevedere la competenza dell'ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la causa in caso di prestazioni professionali rese in uffici giudiziari diversi, avrebbe fatto salva la competenza inderogabile del foro del consumatore.

Prevale sempre il foro del consumatore
Per la sesta sezione civile, l'avvocato ha ragione. Nelle controversie tra un consumatore ed un professionista, ricorda preliminarmente la Cassazione, la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo nel quale il consumatore risiede o ha eletto domicilio, in deroga ai criteri di competenza dettati dal codice di rito (cfr. ex multis Cass. 12872/2011).
Inoltre, precisano da piazza Cavour, secondo l'indirizzo della S.C., il cliente dell'avvocato va qualificato come consumatore esclusivamente nel caso in cui si presenti quale "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta", in conformità alla definizione posta dall'articolo 3 del Codice del Consumo. Quando, invece, il cliente si rivolge all'avvocato quale "persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario", egli è da considerarsi, piuttosto alla stregua di un professionista ex articolo 3 del Dlgs 206/2005 e, pertanto, in tal caso, non si applicherà il foro del consumatore per le controversie che lo riguardano (cfr., tra le altre, Cass. 8598/2018).

L'orientamento delle Sezioni Unite
Tale orientamento era stato espresso, del resto, dalle Sezioni Unite, come obiter dictum nella nota sentenza n. 4485/2020 che, dopo aver affrontato le questioni relative al rito applicabile in caso di azione proposta dall'avvocato per il pagamento delle competenze professionali, in seguito all'entrata in vigore del Dlgs 150/2011, ha aggiunto che, in relazione a domande svolte presso uffici giudiziari diversi in cui l'avvocato aveva svolto le proprie prestazioni professionali "la possibilità di praticare detti fori come quello che il ricorrente ha adito doveva, però, misurarsi, sotto il profilo della competenza per territorio, con la posizione della cliente, che era qualificabile come consumatore alla stregua della nozione indicata dal D. Lgs 205 del 2005, art.33 comma 2, lett. U,".
In virtù di detti principi, le SU hanno ritenuto la competenza inderogabile del foro del consumatore e la sua prevalenza rispetto al foro speciale di cui all'articolo 14 del Dlgs 150/2011.
Quanto alla sentenza citata (la n. 4247/2020), le Sezioni Unite non si soffermano, in verità, prosegue il Palazzaccio, sul rapporto tra il foro speciale, previsto dall'articolo 14, comma 2 del Dlgs 150/2011 ed il foro del consumatore poiché il principio della prevalenza del foro del consumatore risultava acquisito dalle precedenti pronunce e, segnatamente, dalle stesse affermazioni delle SU nella sentenza n. 4485/2018 e, più espressamente nella 8598/2018, che, occupandosi specificamente del rapporto tra foro speciale di cui all'articolo 14 del Dlgs 150/2011 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera 0 del Dlgs 206/2005, "ha stabilito la competenza esclusiva del foro del consumatore come prevalente su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (tra le varie, Cass. n. 5703/201).

La decisione
Per cui, in definitiva, il tribunale di Busto Arsizio ha errato nell'individuare la competenza della Corte d'appello di Milano, quale giudice che aveva deciso la causa per ultimo in relazione a prestazioni rese, in relazione al medesimo giudizio in primo grado ed in grado d'appello, senza tener conto che l'avvocato aveva adito tale tribunale quale foro esclusivo del consumatore e, per tale ragione, foro prevalente sul foro speciale ex articolo 14 del Dlgs 150/2011.
Da qui, l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Busto Arsizio.

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