Professione e Mercato

Compenso avvocato determinato dalla parcella non dal contributo unificato

È ininfluente la dichiarazione fatta per il pagamento del contributo unificato: per la Cassazione ai fini del compenso conta l'ammontare della parcella

di Marina Crisafi

A determinare il valore della lite e, dunque, il compenso dell'avvocato è l'ammontare della parcella non la dichiarazione fatta per il pagamento del contributo unificato. Lo ha affermato la Cassazione (ordinanza n. 19233/2022) accogliendo il ricorso di un legale che mirava a ottenere il rimborso del compenso per le prestazioni professionali svolte a favore di un ex cliente.

La vicenda
Nella vicenda, il tribunale di prime cure rigettava erroneamente la domanda con la quale, a norma dell'articolo 702-bis c.p.c., il professionista chiedeva la condanna al pagamento del residuo compenso maturato nei confronti dell'assistito per le prestazioni professionali rese con la proposizione di due ricorsi per cassazione e un controricorso.
Il giudice di merito attribuiva in sostanza alle controversie un valore diverso rispetto a quello indicato nelle parcelle, sul rilievo che tutti i relativi giudizi avevano un valore dichiarato che non considerava la dichiarazione relativa alla determinazione del contributo unificato.
L'avvocato adiva quindi la Cassazione, sostenendo che tale dichiarazione è del tutto ininfluente ai fini della determinazione del valore della domanda che va, per contro, individuato alla luce delle norme del codice di procedura civile.
Gli Ermellini gli danno ragione.

La decisione
La dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato, affermano infatti dal Palazzaccio, "è ininfluente sul valore della domanda". La dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è, difatti, "indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicchè, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della ‘domanda' nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che ‘il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti'".
Per cui, ricorso accolto e ordinanza cassata con rinvio.

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