Penale

Competizioni automobilistiche non autorizzate, la Cassazione chiarisce la pena in caso di morte

La sentenza n. 22768 depositata oggi fa il punto sulla disciplina da applicare

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione ha confermato la condanna emessa dalla Corte di appello di Venezia nei confronti di un automobilista rumeno per la morte dello sfidante, uscito di strada e finito contro un platano, durante una gara non autorizzata per chi fosse arrivato prima ad un bar della zona, nell'area del trevigiano. Con la sentenza n. 22768 depositata oggi la Quinta sezione penale ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso contro la condanna a due anni di reclusione, ritenuta la continuazione, con la pena accessoria della revoca della patente di guida e il risarcimento del danno in favore della parte civile.

La condanna nei confronti dell'imputato, è stata emessa, ai sensi dell'articolo 9 del Codice della strada (che vieta le competizioni), dell'art. 586 cod. pen. (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) e dell'art. 189, comma 1 e 7 Cds (Omissione di soccorso) "per aver gareggiato in velocità con altro veicolo, nonché per aver cagionato la morte dell'altro automobilista il quale, nell'effettuare una manovra di sorpasso, perdendo il controllo, usciva di strada alla propria destra collidendo contro un platano e riportando lesioni letali, il tutto senza prestare assistenza ed allontanandosi dal luogo del sinistro, senza allertare i soccorsi".

Per la Suprema corte dunque la qualificazione della condotta operata prima del Gip e poi dal giudice di secondo grado è corretta. Secondo la giurisprudenza di legittimità, spiega la sentenza, è configurabile una gara di velocità, vietata dall'art. 9-ter C.d.S. quando due o più conducenti di veicoli, senza preventivo accordo e per effetto di una tacita e reciproca volontà di voler competere l'uno con l'altro, pongono in essere una contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida (n. 52876/2016).

"È noto, poi (n. 10669/2019) - prosegue la Corte - che, in tema di circolazione stradale, in caso di violazione del divieto di gareggiare in velocità a cui consegua la morte di una o più persone, è configurabile il delitto di cui all'art. 9-ter, comma 2, C.d.S. e non anche il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., difettandone gli elementi costitutivi, atteso che, in tal caso, la morte non è determinata da una condotta colposa bensì dolosa, alla quale si accompagna la sola prevedibilità dell'evento".

"Questa Corte di legittimità – continua la decisione -, infatti, ha chiarito che nel caso in cui, nel contesto della gara, la morte sia dipesa da violazioni cautelari diverse dal gareggiare e sia presente anche la colpa, l'imputato potrà rispondere dell'omicidio colposo ex art 589-bis cod. pen. (oltre che del reato di cui al comma 1 dell'art. 9-ter C.d.S.), mentre, qualora la morte sia derivata tanto dal gareggiare che da altre violazioni cautelari e ciascuna sia assistita dal correlativo elemento soggettivo, avrà luogo il concorso materiale dei reati".

Quanto poi al mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. (prevista nell'omicidio stradale qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole"), il Collegio osserva che proprio la natura speciale della attenuante, ne giustifica la non applicabilità al diverso delitto di cui all'art. 586 cod. pen, "per il quale il ricorrente ha riportato condanna".

In via generale, infatti, ricapitola la Cassazione, va osservato che l'art. 586 cod. per, non prevede, per ogni categoria di omicidio e lesioni colpose, l'automatica applicazione dell'art. 589 e 590, ma solo che, qualora l'evento effettivamente cagionato sia sussumibile in tali disposizioni, le relative pene siano aumentate. Quando, invece, i fatti sono sussumibili nella fattispecie speciale di cui all'art. 589-bis cod. pen., l'aumento di pena previsto dall'art. 586 non si applica, perché esso trova applicazione solo in relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. (sez. 3, n. 25538 del 14/02/2019).

Le disposizioni di cui all'art. 589-bis cod. pen., dunque, sono speciali rispetto alle fattispecie richiamate dall'art. 586 cod. pen., in quanto le condotte di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. sono poste in essere dall'agente con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Ebbene, conclude la Cassazione, proprio di tale particolarità non si può non tener conto nella applicazione dell'art. 586 cod. pen., secondo cui "quando un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano disposizioni dell'articolo 83 cod. pen., ma le pene stabilite negli articoli 569 e 590 sono aumentate". Si tratta di una particolare applicazione dell'aberratio delicti di cui all'art. 83 cod. pen., sicché, quando si è in presenza di condotte speciali tenute dall'agente trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., in luogo degli aumenti di cui all'art. 586 cod. pen..

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