Amministrativo

Completamento opere condonate solo con avviso alla Pa e in base a perizia giurata

Gli abusi edilizi sanati non possono essere sostituiti o modificati nel prospetto e nel volume in quanto si tratta di interventi non coperti dall’accesso alla sanatoria dell’originario abuso

di Giuseppe Cassano

È possibile dopo la presentazione della domanda di condono edilizio il completamento delle opere? La risposta è affermativa in base all’articolo 35, XIV, della legge 47/1985, che consente, dopo la presentazione della domanda di condono edilizio, il “completamento” delle opere alla condizione che l’interessato ne dia avviso all’amministrazione e produca una perizia giurata sullo stato dell’immobile, ma la norma deve considerarsi di stretta interpretazione.

Il Tar Campania-Napoli...