Rassegne di Giurisprudenza

Compravendita di auto usata e manomissione del contachilometri

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto di vendita - Vendita di auto usata - Alterazione del contachilometri - Vizio redibitorio - Onere di diligenza dell'operatore professionale del settore - Accertamento di vizi manifesti - Indagini con mezzi specializzati
Nella fattispecie in oggetto, nel caso in cui a seguito della vendita di un'autovettura usata si riscontri un'alterazione del contachilometri all'esito un di apposito accertamento tecnico effettuato da esperti e con macchinari altamente tecnologici, non si esclude l'operatività della garanzia ex art. 1491 c.c.. Tale eventualità si può verificare solo quando l'acquirente sia posto nella condizione (e, quindi, abbia l'immediata possibilità, in virtù di una mera ricognizione superficiale del bene compravenduto, o per esserne reso edotto dalla parte venditrice) di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 20 aprile 2022, n.12606

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Esclusione della garanzia - Vizi facilmente riconoscibili - Onere di diligenza del compratore - Configurabilità - Valutazione in concreto - Necessità - Onere di accertamento mediante l'ausilio di esperti od indagini tecniche - Esclusione
L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 cod. civ., è applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 27 febbraio 2021, n.2981

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Esclusione della garanzia - Vizi facilmente riconoscibili - Assicurazione diretta o indiretta del venditore circa la mancanza di vizi nella merce venduta - Effetti - Garanzia per i vizi facilmente riconoscibili - Applicabilità - Fattispecie
In un contratto di vendita, per il sorgere dell'obbligo di prestare garanzia per i vizi della cosa pur in presenza di vizi facilmente riconoscibili dall'acquirente, si richiede una specifica assicurazione sull'assenza di vizi, con la quale il venditore determina un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all'esame della cosa e quindi a non scoprirne gli eventuali vizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un contratto di somministrazione di latte in cui il somministrante aveva assunto l'obbligo di avvertire l'acquirente in caso di reperimento di latte inquinato da prodotti farmaceutici, e di mettere il latte inquinato in contenitori separati, aveva ritenuto che il non aver posto in essere nessuna delle due condotte costituisse una indiretta garanzia che il prodotto fornito fosse esente da vizi, escludendo l'applicabilità' dell'art. 1491 cod. civ.).
•Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 13 settembre 2004, n. 18354