COMPRAVENDITA IMMOBILI: EFFICACIA DELL'ATTO SCRITTO
Il contratto di vendita immobiliare stipulato in forma scritta è pienamente efficace tra le parti, in quanto la trascrizione è essenziale esclusivamente ai fini della opponibilità ai terzi, ovvero della possibilità di far valere il contratto nei confronti di altri soggetti che non siano il venditore o il compratore.Il lettore potrà, quindi, diffidare formalmente il venditore a presentarsi al rogito: in assenza di adempimento potrà immediatamente rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva del proprio diritto acquisito, di proprietà dei beni in questione.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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