Immobili

Compravendita, inapplicabile la penale per il ritardo se il contratto definitivo non l'ha confermata

Per la Cassazione, sentenza n. 23307/2020, le vecchie pattuizioni sono superate dal nuovo contratto se non riportate

di Francesco Machina Grifeo

Nessuna penale può essere richiesta per la tarda consegna dell'immobile da parte del costruttore venditore se la clausola punitiva presente nel preliminare non è stata riportata anche nel contratto definitivo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 23307 del 23 ottobre, accogliendo il ricorso di una Srl.

La società era stata invece condannata sia in primo grado che in appello a pagare 21,300

euro – 150 euro per ogni giorno di ritardo – per aver consegnato l'abitazione il giorno 21 dicembre 2006, data di firma del contratto definitivo, e non il 31 luglio, come invece previsto nel preliminare sottoscritto il 30 giugno 2006.

Secondo i giudici di merito infatti la clausola era da ritenersi ancora valida in quanto non espressamente rinunciata dalle parti.

Una lettura bocciata dalla II Sezione civile secondo cui «qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva».

Per i giudici va dunque riaffermato che «le pattuizioni di cui al contratto preliminare, inclusa la pattuizione di clausola penale, devono intendersi dalla superate nuova manifestazione di volontà delle parti contraenti di cui al contratto definitivo».

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