Immobili

Compravendita sempre legittima a meno di raggiri senza i quali la parte non avrebbe stipulato

La parte acquirente aveva dato in permuta un proprio immobile, ma il bene da acquistare era in ristrutturazione senza sapere così i tempi di ultimazione

di Giampaolo Piagnerelli

L'annullabilità del contratto di compravendita sussiste solo quando l'acquirente abbia avuto una visione completamente alterata della realtà e abbia concluso lo stesso il negozio. In tutti gli altri casi il contratto si reputa legittimo.

La sentenza. La Cassazione con l'ordinanza n. 25968/21 ha dichiarato che nel caso concreto non sussistesse alcuna causa che inficiasse il contratto. Questo perché un soggetto aveva dato in permuta un proprio immobile per l'acquisto di altro bene. La parte acquirente però si era resa conto che l'immobile da acquistare (e per il quale aveva già dato in permuta un proprio bene) era in fase di ristrutturazione e come tale non alienabile con tempi certi. Così la Cassazione evidenzia come i giudici di merito avessero correttamente ritenuto che non integrasse il raggiro l'incomprensione degli effetti giuridici dell'atto notarile con il quale una parte aveva rilasciato la procura a vendere in quanto vi era stata una compiuta illustrazione da parte del notaio rogante, non assumendo rilevanza gli accordi, dedotti, ma non dimostrati in ordine alle rassicurazioni ricevute dalla parte venditrice sui tempi della vendita dell'immobile oggetto della permuta. Ricorda la Cassazione che in base all'articolo 1439 Cc il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto.

Conclusioni. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sul consenso di quest'ultima.

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