Immobili

Compravendite di case in costruzione: linee guida per il contenuto della fideiussione

In attesa del decreto ministeriale, il Comitato e i Consigli notarili identificano i requisiti minimi della fideiussione a tutela dell'acquirente di immobili da costruire

di Enrico Maria Sironi*

Il decreto legislativo n. 122/2005 , con le modifiche approvate dal Codice delle crisi di impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), prevede che i contratti preliminari e gli altri atti relativi al trasferimento non immediato di immobili da costruire debbano rivestire la forma autentica, affidando al notaio la tutela dei diritti del consumatore, compresa la verifica che il costruttore consegni all'acquirente la fideiussione, che garantisca all'acquirente la restituzione delle somme versate in caso di crisi dell'impresa costruttrice.

Considerato che il decreto ministeriale destinato ad individuare il modello standard della fideiussione non è stato ancora emanato, pur essendo la norma in vigore dal 2019, gli otto Consigli notarili della regione, coordinati dal Comitato Regionale dei Notai della Lombardia, al fine di agevolare l'adempimento del controllo affidato al notaio, hanno approvato alcune linee guida, utili ad identificare i requisiti minimi della fideiussione.

Tra i requisiti indicati dai notai lombardi per la conformità della fideiussione figurano:

- l'unicità della fideiussione, che deve garantire tutte le somme di cui è previsto il pagamento prima della vendita;

- la durata e l'efficacia della garanzia: la sua decorrenza non può essere successiva al preliminare e non è ammessa alcuna deroga al termine legale di efficacia, coincidente con quello della consegna alla banca o all'impresa di assicurazione che ha emesso la garanzia della copia del contratto definitivo contenente l'indicazione della polizza "decennale postuma" (che deve garantire i danni derivanti da vizi dell'immobile);

- la previsione che la fideiussione possa essere escussa, oltre che in caso di fallimento dell'impresa, anche in caso di mancata consegna al momento del contratto definitivo della polizza decennale postuma;

-l'inopponibilità all'acquirente del mancato pagamento del premio.

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*A cura di Enrico Maria Sironi, Presidente del Comitato Regionale dei Notai della Lombardia

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