Con la guida in stato di ebbrezza la competenza sulla sospensione della patente è del prefetto
Nel caso di sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all'irrogazione della stessa all'esito della positiva messa alla prova e dell'estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell'articolo 224, comma 3, del codice della strada, in capo al prefetto. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 40069 depositata dai giudici della IV sezione penale il 5 ottobre scorso.
Il percorso seguito dalla Suprema corte - La Cassazione ha posto in evidenza la diversa disciplina contemplata negli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del codice della strada, relativa all'applicazione del lavoro di pubblica utilità da svolgersi quale sanzione sostitutiva di una pena irrogata conseguente a un'affermazione di penale responsabilità, laddove compete invece al giudice, in deroga alla previsione generale di cui all'articolo 224, comma 3, del codice della strada, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (sia pure ridotta della metà).
Tale disciplina, ha osservato la Corte, non è applicabile all'ipotesi della sospensione del procedimento con messa alla prova, che configura un'ipotesi di estinzione del reato e, a tal fine, non prevede un preventivo accertamento della responsabilità penale.
La sanzione amministrativa - Quindi, coerentemente, nell'ipotesi dell'esito positivo della messa alla prova e della conseguente estinzione del reato deve trovare applicazione la disposizione generale dell'articolo 224, comma 3, del codice della strada, secondo cui, appunto, nel caso di estinzione del reato, è il prefetto a dover procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida.
In questa prospettiva, ha concluso il giudice di legittimità, si spiega, proprio per consentire l'applicazione della sanzione amministrativa, il disposto dell'articolo 223, comma 4, del codice della strada, laddove si dispone - strumentalmente a tale finalità - che la sentenza, una volta irrevocabile, venga trasmessa al prefetto entro i successivi quindici giorni a cura del cancelliere competente.
Corte di cassazione – Sezione IV penale –Sentenza 5 ottobre 2015 n. 40069