Civile

Con la morte della parte i tre mesi per la prosecuzione del processo decorrono dalla comunicazione all'altro difensore

La successiva formale dichiarazione di interruzione del processo ha invece natura meramente ricognitiva

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di Giampaolo Piagnerelli

In caso di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita al difensore della controparte, il tutto dal combinato degli articoli 170 e 300 del cpc (nella specie mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento di contrasto al Covid 19). La Cassazione con l'ordinanza n. 16797/22 precisa che da questo momento decorre il termine dei tre mesi ex articolo 305 del cpc per la prosecuzione o riassunzione del processo. Quindi la circostanza da tenere presente ai fini della prosecuzione processuale è la conoscenza legale dell'evento interruttivo e non la successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente invece natura meramente ricognitiva. Pertanto dichiarata dal procuratore la morte della parte costituita si determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale.

Il principio di diritto. Di qui il principio di diritto secondo cui "l'evento morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza – nella specie mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covi 19 -, produce ai sensi dell'articolo 300 comma 2 del cpc, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti".

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