Amministrativo

Concessionari della riscossione, continua il silenzio sul nuovo Albo

Nonostante la legge 160/2019 con il decreto del 21 settembre scorso è stata rinnovata la Commissione che gestisce l'Albo dei concessionari facendo riferimento unicamente al DM 289/2000, il provvedimento sembra essersi fermato alla fase antecedente alla legge 160/2019 che ha profondamente innovato la materia della riscossione locale soprattutto con la previsione di un nuovo regolamento in sostituzione del DM 289

di Tommaso Ventre*


Con il decreto del 21 settembre è stata rinnovata la Commissione per l'esame delle domande di iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il provvedimento di nomina sembra essersi fermato alla fase antecedente alla legge 160/2019 che ha profondamente innovato la materia della riscossione locale con la previsione di nuovi adeguamenti e soprattutto di un nuovo regolamento in sostituzione di quello approvato con il DM 289/2000. Se da un lato si procede a rinominare, in gran parte, una Commissione decaduta il 30 settembre 2019 dall'altra non si tiene in considerazione che l'articolo 1 della Legge 160 / 2019 ha modificato il quadro normativo di riferimento, prevedendo una sezione separata per le società di supporto e nuove misure minime di capitale "interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria".

Sul fronte della sezione separata, affinché la stessa diventi operativa c'è la necessita, a norma del comma 805, di un regolamento attuativo ministeriale che, al momento dopo essere stato approvato dalla Conferenza Stato-Città, è al vaglio del Consiglio di Stato.

E quindi le disposizioni del comma 808 che prevedono l'adeguamento alle "condizioni" ed alle "misure" minime ancora non sono immediatamente precettive per le società di supporto.
Sul sito dedicato all'Albo campeggia un avviso del Ministero che specifica le nuove misure di capitale indicando che, per le società di supporto, tali misure minime saranno operative solo dopo l'emanazione del regolamento attuativo, rendendo le stesse immediatamente operative solo per le società concessionarie.

Le ragioni che possono aver indotto il Ministero a non tener conto delle intervenute modifiche apportate dalla L. 160/2019 procedendo a nominare una commissione sulla base di un decreto ministeriale neutralizzato dalla medesima norma, non sembrano sostenute da logiche giuridiche, quanto piuttosto conservatrici. Si tratta di un problema non di poco conto atteso che l'operatività della "nuova" Commissione potrebbe risultare compromessa dalle stesse disposizioni inerenti la verifica dell'adeguamento del capitale non solo avendo riguardo all'entità del capitale minimo, ma per l'apposizione dell'obbligo che lo stesso sia "interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria" in deroga alle ordinarie forme previste invece dal codice civile.

Anche l'applicazione del vecchio DM 289 diventa fonte di criticità dato che l'art. 1, comma 2, prevde che la Commissione debba essere composta "da due rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo, designati dalle rispettive associazioni di categoria, di cui uno in rappresentanza dei concessionari di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Dalle premesse del provvedimento si evince che il Ministero ha interpellato una sola associazione dei Concessionari a scapito della pluralità di rappresentanza ivi prevista nel riferirsi alle "rispettive associazioni di categoria" . Pluralità che viene ulteriormente violata con il mancato coinvolgimento delle società di supporto che pur essendo disciplinate esplicitamente dalla nuova normativa, secondo l'interpretazione ministeriale sarebbero assoggettate al DM 289/2000 come previsto dalla risoluzione 4 DF/2001 secondo cui le società di supporto "possano richiedere l'iscrizione provvisoria nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. (…) le società in discorso dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo, ai sensi dell'art. 17 del D. M. 11 settembre 2000, n. 289" .

Da questo punto di vista, il mancato inserimento di un rappresentate di questa categoria nella Commissione rappresenta un forte pregiudizio per le attività di operatori che per certi versi si trovano in concorrenza nell'offerta dei servizi con i concessionari.

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*A cura dell'Avv. Tommaso Ventre, Ph. D., Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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