Amministrativo

Concessione edilizia, richiesta di proroga sempre prima della scadenza

Nota a Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.03.2023, n. 2757.

di Francesco Paolo Francica *

La decisione in commento ha ad oggetto un provvedimento comunale di annullamento della proroga di una concessione edilizia in conseguenza del tardivo/mancato avvio dei lavori entro il termine decadenziale imposto dal titolo edilizio stesso.

L'appellante aveva, infatti, ottenuto una concessione edilizia nella quale erano fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, ossia un anno per l'inizio dei lavori e tre anni per la loro ultimazione, e veniva prescritto che nessun lavoro potesse essere iniziato senza la preventiva acquisizione del nulla osta relativo al vincolo idrogeologico. Dopo l'invio della rituale e tempestiva comunicazione di avvio lavori, l'appellante aveva altresì presentato una richiesta di proroga della fine lavori, che era stata accolta dal Comune. Sennonché, all'esito di un sopralluogo eseguito a distanza di alcuni anni, le Autorità avevano accertato che nessun lavoro era stato eseguito a tale data, donde l'annullamento della proroga da parte del Comune.

Il Consiglio di Stato chiarisce, in primo luogo, che, al di là del nomen juris utilizzato, l'atto impugnato debba essere qualificato, tenuto conto del potere in concreto esercitato dal Comune, "come decadenza del titolo edilizio, ai sensi dell'art. 15 t.u. edilizia, nonché quale esercizio del potere di autotutela sulla pregressa concessione della proroga dei termini".Fatta tale premessa, i Giudice di Palazzo Spada respingono il motivo di censura inerente il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento di autotutela/decadenza, significando come la partecipazione del privato cittadino risulti "funzionale ad una più compiuta istruttoria e alla migliore rappresentazione degli interessi privati destinati ad essere incisi", non spingendosi, tuttavia, sino a identificarsi con il contraddittorio "(…) in cui ogni valutazione è sottoposta all'altra parte perché la stessa possa replicare".

Del resto, prosegue la sentenza, si è in presenza di un difetto di partecipazione quando la Pubblica Amministrazione avvii un procedimento per un determinato motivo e lo termini per un diverso motivo "in assenza di garanzie procedimentali integrative" , e non quando, invece, l'Amministrazione "in relazione al preannunciato motivo, e sulla base di un'istruttoria trasparente", giunga alle proprie conclusioni senza aver preventivamente coinvolto il partecipante.

Tanto più quando, come nel caso in esame, il privato non sarebbe stato in grado di fornire alcun effettivo e concreto apporto all'istruttoria, dovendosi pertanto applicare l'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, secondo cui "non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato", risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività che è, invero, vincolata.

Circa la natura della decadenza, nel richiamare il tenore letterale delle norme sancite dall'art. 15, commi 2 e 2bis, del Testo Unico Edilizia, il Consiglio di Stato offre una interessante disamina comparativa tra la richiesta di proroga e il rinnovo della concessione: mentre la prima deve essere "intesa quale provvedimento di secondo grado che modifica, ancorché parzialmente, il complesso degli effetti giuridici delineati dall'atto originario, accedendo all'originaria concessione ed operando uno spostamento in avanti del suo termine finale di efficacia", la seconda implica il rilascio di un nuovo ed autonomo titolo, subordinato ad una nuova ed autonoma verifica dei presupposti richiesti dalle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio.

Alla luce di tali coordinate, la sentenza respinge l'appello avendo accertato che nessuna domanda di proroga del termine di avvio dei lavori è stata ritualmente presentata prima della scadenza del relativo termine.

*a cura dell'avv. Francesco Paolo Francica , Carnelutti Law Firm

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©