Penale

Concessioni balneari, la strada di accesso al mare non può essere chiusa con un cancello

Il diritto di libero accesso al mare per la sola balneazione non può essere compresso dall’annessione al lido insistente sul demanio marittimo della strada comunale anche se ricompresa nella delibera comunale

di Paola Rossi

La strada comunale pur se data in concessione unitamente alla parte di demanio su cui insiste il lido balneare non può essere chiusa al pubblico da parte del titolare in quanto ciò viola il diritto di libero accesso al mare per il resto della collettività rispetto ai clienti dello stabilimento.

La Cassazione penale - con la sentenza n. 34955/2025 - ha perciò respinto il ricorso del titolare di una concessione balneare, imputato del reato ex articolo 633 del Codice penale perché aveva annesso allo stabilimento la strada comunale di accesso allo stesso senza considerare che tale limitazione, imposta con l’apposizione di un cancello, impediva il passaggio pubblico che è invece garantito anche al solo fine della balneazione in quel tratto di mare.

Inoltre, come chiarisce la Cassazione, anche se l’ente comunale avesse formalmente esteso la concessione balneare alla strada di accesso ciò non consente l’esclusione del passaggio al resto della popolazione, Infatti, il demanio pubblico - a eccezione di alcune previsioni quali le concessioni d’uso dello stesso - è finalizzato per sua natura a un uso collettivo.

Quindi anche quando fosse lo stesso Comune a stabilire l’utilizzo da parte del privato di una via di accesso al mare questa parte delle delibera comunale di rilascio della concessione demaniale non andrebbe considerata efficace in quanto illegittima nel consentire un uso esclusivo a favore di un privato.

La base normativa che esclude l’uso esclusivo da parte del concessionario è tanto la finanziaria del 2006 quanto la legge comunitaria del 2010 che sono appunto disposizioni di legge che costituiscono fonte sovraordinata al provvedimento amministrativo dell’ente territoriale che “non può contrastare e derogare ad una norma di carattere generale contenuta nella legge nazionale”.

Esiste quindi - a meno di commettere la condotta penalmente rilevante di occupazione illegittima - un generale “obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. Come affermava la finanziaria targata 2006 in applicazione dei principi costituzionali rilevanti in materia di beni pubblici.

Così come la legge comunitaria esplicita “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione”.

Quindi il generale principio del diritto di libero accesso al mare dovrà essere rispettato in ogni successiva disposizione normativa emanata anche in sede di decreto legislativo governativo.

Conclude la Cassazione con una considerazione anche per future interpretazioni sul fatto che alcuna modifica sostanziale al principio del diritto di libero accesso al mare appare essere stato disposto in forza dell’articolo 1 della recente legge 166/2024 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive-Procedura di infrazione n. 2020/4118). La norma introdotta era finalizzata a superare il conflitto tra normativa nazionale e disposizioni comunitarie in tema di concessioni demaniali marittime e aveva previsto una proroga generalizzata al 31 dicembre 2027 per le concessioni ancora in vigore, ma non ha contemplato deroghe ai principi generali introdotti dalle due leggi di riferimento: la Finanziaria del 2006 e la Comunitaria del 2010.

La Cassazione riporta giurisprudenza tanto delle sezioni Unite quanto del Consiglio di Stato sul pieno riconoscimento della limitazione delle concessioni demaniali relativa all’obbligo di rendere accessibile la battigia anche solo per balneazione.

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