Penale

Concordato in appello, il diniego non è ricorribile in Cassazione

Lo hanno chiarito le Sezioni unite penali, sentenza n. 2647 depositata oggi, affermando un importante principio di diritto

Il provvedimento con cui la Corte d’appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis Cpp, dispone la prosecuzione del giudizio non ricorribile in cassazione. Lo hanno chiarito le Sezioni unite penali con la sentenza n. 2647 depositata oggi affermando un importante principio di diritto.

Il caso era quello di un uomo condannato in primo grado, per ricettazione e furto d’auto, ad un anno e dieci mesi di reclusione. Proposto appello, il difensore ha successivamente richiesto un concordato sulla pena, portandola ad un anno e sei mesi; soluzione accolta dal Procuratore generale.Riunitasi in camera di consiglio, la Corte ha rigettato la proposta ritenendo la nuova pena “non congrua” e ha disposto la prosecuzione del giudizio, confermando la sentenza di primo grado.

Proposto ricorso, la difesa ha sostenuto la ricorribilità in Cassazione del rigetto del concordato, in quanto pregiudizievole dei diritti dell’imputato. A questo punto la Seconda sezione penale, riscontrato un contrasto, ha rimesso la questione al massimo consesso.

Secondo il primo orientamento, osservano le S.U., il ricorso non è consentito per via della “tassatività” dei mezzi di impugnazione. Nell’articolo 599-bis, a differenza del patteggiamento, non si “contempla la possibilità di sindacare il mancato accoglimento del concordato, né l’immotivato rifiuto del procuratore generale di accondiscendervi”. Per l’orientamento opposto, invece, la “tassatività” non giocherebbe alcun ruolo, “perché il concordato in appello […] determina l’adozione di una ordinaria sentenza di secondo grado, in quanto tale impugnabile in Cassazione secondo la disciplina ordinaria”.

Ad avviso del Collegio – si legge nella decisione - l’indicato contrasto giurisprudenziale va risolto nel senso che il provvedimento con il quale la corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis, cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio non è impugnabile con il ricorso per cassazione”.

La ratio del concordato, spiega la Corte, va individuata “nella finalità di decongestionare il carico eccessivo di processi pendenti in appello, attraverso un meccanismo deflattivo”. E allora, proprio la dimensione “performante”, “ne evidenzia la natura di istituto più prettamente processuale, basato essenzialmente su una intesa tra le parti”.

Tale “funzione” - prosegue - ne definisce, inevitabilmente, anche la natura. La circostanza che l’art. 599-bis, co. 3 e co. 3-bis, cod. proc. pen., non indichi la natura dell’atto con cui il giudice dispone la prosecuzione del giudizio, “limitandosi a operare un generico richiamo alla necessità che il rigetto della richiesta e la prosecuzione del giudizio siano disposti con un ‘provvedimento’, senza nemmeno imporre al giudice di motivare le ragioni del diniego, non è certo sintomo di ‘pigrizia’ o di incertezza legislativa, quanto, piuttosto, della scelta del legislatore di privilegiare, rispetto alla forma, il contenuto ordinatorio del provvedimento, in adesione alla natura dell’istituto”.

“Una volta venuta meno la possibilità di imprimere l’accelerazione perseguita dalle parti – continua la sentenza -, il giudizio di appello rientra nello schema ordinario, destinato a concludersi con una decisione piena, che deve prendere in considerazione tutti i motivi di impugnazione, compresi quelli originariamente rinunciati”. “Se ne ricava che il provvedimento di cui si discute, non avendo altra funzione se non quella di non consentire lo svolgimento di un giudizio meramente eventuale ed anticipato, ha natura meramente ordinatoria e non decisoria”. E, in quanto tale, “non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, al pari di tutti i provvedimenti meramente ordinatori o processuali”.

Infine, con riguardo all’interesse ad impugnare dell’imputato, la Suprema corte rileva “l’impossibilità di configurare una situazione di svantaggio processuale”, che il ricorso dovrebbe rimuovere. E questo perché il mancato accoglimento del concordato “non incide negativamente sulla posizione processuale delle parti” e il provvedimento “non si configura come una decisione giudiziale”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©