Penale

Concordato in appello, sì al ricorso in Cassazione per l’omessa prescrizione

Si può fare ricorso in Cassazione contro la sentenza resa dopo il concordato in appello, se non è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia

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di Patrizia Maciocchi

Si può fare ricorso in Cassazione contro la sentenza resa dopo il concordato in appello, se non è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia.

Le Sezioni unite della Suprema corte (sentenza 19415) sciolgono il contrasto che ha diviso i giudici di legittimità, schierati su orientamenti opposti. E abbracciano la tesi secondo la quale, in assenza di una specifica rinuncia alla prescrizione, la via del ricorso, all’esito di una sentenza di concordato in appello, è percorribile «per dedurre la prescrizione del reato maturata anteriormente alla detta sentenza» quando la causa estintiva non sia stata erroneamente, dichiarata. Un principio, già espresso, dalle Sezioni unite nel 2016 con la sentenza 18953, al quale si era però contrapposto un nuovo orientamento, affermato dopo la riforma 103/2017 che ha modificato sia il codice penale sia il codice di rito penale. Interventi che - ad avviso dei sostenitori dell’orientamento bocciato - avrebbero limitato la possibilità di fare ricorso contro la sentenza di concordato in appello solo «ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o alla misura di sicurezza». L’intervento del 2017, avrebbe, infatti, inciso profondamente sulla materia del controllo dell’osservanza delle condizioni di legalità, tanto sul patteggiamento (articolo 444 Codice di procedura penale), quanto sul concordato in appello.Un’assimilazione tra i due istituti, sostenuta valorizzando in particolare la natura negoziale di entrambi, che consentirebbe di estendere le restrizioni previste in caso di patteggiamento per il ricorso in Cassazione, anche al concordato in appello.

Ma le Sezioni unite non sono dello stesso avviso. E chiariscono che la legge del 2017 non ha inciso sul tema in esame, perché con l’introduzione del concordato in appello, diversamente da quanto avvenuto per l’applicazione della pena su richiesta delle parti, non è stato introdotto un regime speciale. Una scelta del legislatore che deve indurre a considerare «immutato il relativo quadro sistematico». Non è dunque consentita - in nome della tassatività dei mezzi di impugnazione - l’operazione tesa a superare il regime generale di ricorribilità, applicando i principi dell’uno all’altro istituto. Il ricorso deve essere possibile perché volto ad emendare un errore nel giudizio che riguarda l’applicazione della legge penale e si riflette sulla punibilità.

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