Civile

Concordato approvato con 1% dei crediti erariali e silenzio/dissenso Inps

Coraggiosa decisione del Tribunale di Napolisul nuovo articolo 183-ter

di Alessandro Galimberti

Concordato omologato “d’ufficio” con la soddisfazione del solo 1% del (maxi)credito erariale e nonostante la mancata espressione di voto dell’altro grande creditore pubblico/Inps.

Il tribunale di Napoli - decreto 2190/2021 del 9 aprile scorso - rompe gli indugi e dà un significativo via libera all’imponente proposta di concordato relativo a una società di somministrazione lavoro (Alma spa), avallando la prognosi favorevole con relativa valutazione di convenienza economica dei legali Mario Santaroni, di Santaroni Barberi Bellini Rondinone, e Paolo Serva di Di Tanno Associati.

L’agenzia delle Entrate direzione regionale Lazio e l’ente della riscossione di Roma e Napoli, titolari dei diritti di crediti più consistenti, avevano espresso voto favorevole per 608.957.912,97 euro, mentre la direzione regionale Campania non si era pronunciata per i suoi 69.668.253,92 euro. Complessivamente la proposta concordataria di soddisfazione, degradati tali crediti a chirografari, ammontava a circa 7 milioni. L’Inps aveva invece espresso un voto (ma anzitempo, e senza “validarlo” più avanti) di tenore negativo sulla medesima percentuale di soddisfazione applicata al credito di 7.292.198,28 euro. I giudici (presidente Scoppa, relatore Cacace) hanno omologato il concordato preventivo impiegando buona parte della motivazione per giustificare l’attività “surrogatoria” rispetto all’inerzia dell’ente previdenziale, di fatto rimasto ai margini del ceto creditorio e tuttavia decisivo per la maggioranza (non raggiunta).

Risolto infatti l’ostacolo del principale creditore pubblico/Entrate - che ha fatto «buon governo» della circolare 34/E/2020 (Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa) pur rinunciando al 99% della sua pretesa e comunque preferendo tale soluzione all’alternativa liquidatoria - il Tribunale ha applicato il nuovo articolo 183-ter della legge fallimentare (Dl 125/2020) che gli consente di omologare il concordato «qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili».

Opzione possibile anche nell’ipotesi di «mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze» di legge e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista «la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».

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