Concordato in bianco, stop ampio ai contratti
La sospensione temporanea dei contratti può essere disposta in caso di concordato in bianco anche prima della formulazione del piano concordatario, purché siano delineati con chiarezza gli elementi concreti che la giustifichino nell’interesse dei creditori. Lo ha affermato il Tribunale di Bergamo (decreto del 20 febbraio) sulla base dell’articolo 169-bis della legge fallimentare.
Il caso
Una Spa aveva proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione richiesta dall’articolo 161 della legge fallimentare entro il termine fissato dal giudice.
Con lo stesso ricorso la società chiedeva la sospensione di una serie di contratti ancora non completamente eseguiti, deducendo di non essere più nelle condizioni di adempiere alle obbligazioni assunte per il rischio potenziale di oneri e richieste risarcitorie che potevano comportare pregiudizi per i creditori concordatari.
Il Tribunale fissava un termine di quattro mesi per il deposito del piano e della documentazione e dava comunicazione alle controparti contrattuali della domanda di sospensione, alcune delle quali si opponevano.
I giudici bergamaschi ritengono ammissibile la domanda di sospensione basata sull’articolo169-bis della legge fallimentare nei casi di concordato in bianco, anche anteriormente al provvedimento di ammissione, posto che la norma fa esclusivamente riferimento alla necessità di deposito – preventivo o contestuale - del ricorso di cui all’articolo161, nel cui ambito è ricompreso il ricorso prenotativo disciplinato dal sesto comma.
La sospensione dei contratti in corso di esecuzione è prevista per interrompere temporaneamente rapporti contrattuali potenzialmente non remunerativi e quindi consentire all’imprenditore di lavorare nella predisposizione del piano concordatario senza il rischio, o la certezza, di gravare la procedura di ulteriori debiti.
Gli oneri derivanti dalla prosecuzione in pendenza di procedura sono destinati a diventare crediti prededucibili. Se essi non sono bilanciati da utilità misurabili, prefigurano il rischio di un aggravio in danno degli altri creditori.
Pertanto è conforme allo scopo di tale istituto che il provvedimento di sospensione sia adottato il prima possibile.
In mancanza del piano però è necessario che la richiesta sia supportata da elementi concreti. Ove non addotti dal richiedente, il giudice può ricavarli dalla relazione del commissario giudiziale al può chiedere di valutare l’utilità della sospensione rispetto agli interessi dei creditori. Nel caso esaminato la società non era neppure in grado di riprendere i lavori anche per la mancanza di fondi indispensabili all’acquisizione di beni e servizi necessari per continuare la gestione operativa dei cantieri in essere.
Sicché la sospensione dei contratti rispondeva all’interesse dei creditori ed era idonea a favorire la soluzione concordataria, consentendo una miglior tutela delle attività della società; difatti i contratti in essere, non potendo per ragioni oggettive essere portati ad esecuzione, sarebbero verosimilmente stati destinati alla risoluzione contrattuale, con addebito di danni in corso di concordato e rischi di prededuzione e quindi grave pregiudizio per la società proponente e i suoi creditori.
Il nuovo Codice
L’interpretazione della normativa attuale fornita dai giudici di Bergamo è in linea con il nuovo Codice della crisi. Il Dlgs 14/2009 (in vigore dal 15 agosto 2020), anche sulla scorta delle indicazioni pervenute dalla giurisprudenza e con l’obiettivo di rafforzare lo strumento del concordato soprattutto in relazione alla continuità aziendale, prevede espressamente la possibilità di chiedere la sospensione dei contratti in caso di concordato in bianco prima della presentazione del piano e fissa come termine massimo proprio il termine per la presentazione del piano stabilito dal tribunale.
Di regola la richiesta di sospensione (e in questo caso anche di scioglimento) di uno o più contratti può essere effettuata dal debitore solo dopo che la proposta e piano sono stati presentati e a condizione che la prosecuzione non sia coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. In questo caso, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura e non è non ulteriormente prorogabile.
Le previsioni del nuovo Codice
Le previsioni del nuovo Codice