Penale

Concordato preventivo e omesso versamento di imposte e contributi

Note a margine della sentenza Cass. Pen., Sez. III, 20 Febbraio 2020- 5 Maggio 2020, n. 13628

di Claudio Schiaffino e Agata Russo*


Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in ordine al rapporto tra la presentazione della domanda di concordato preventivo e l'effetto eventualmente scriminante della stessa rispetto al reato di omesso versamento di imposte e contributi.

Il Tribunale di Lecco, seguendo un orientamento proposto da una pronuncia (invero) isolata, aveva escluso la rilevanza penale dell'omesso pagamento di ritenute il cui termine di scadenza si collocava nell'intervallo tra la presentazione dell'istanza di concordato e l'emissione del decreto di ammissione alla procedura; secondo il giudice di merito l'omissione sarebbe stata legittimata dalla valenza retroattiva della successiva ammissione al concordato preventivo.

La Corte di Cassazione – a seguito del ricorso da parte del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecco – ha annullato l'ordinanza de qua, in adesione all'orientamento dominante - caratterizzato da maggiore rigore - espresso dalla giurisprudenza di legittimità, statuendo che: "la mera presentazione della domanda non assume rilevanza, né sul piano dell'elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, salvo che, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, essendo [solo] in tal caso configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da ordine legittimo dell'autorità ai sensi dell'art. 51 c.p."

A sostegno della propria motivazione, il Supremo Collegio equipara il concordato preventivo introdotto con piano concordatario a quello con riserva.

Il rimando alla giurisprudenza civilistica in materia di concordato viene addotto per chiarire come la richiesta di concordato con riserva altro non sia che un segmento dell'unico procedimento di concordato preventivo (piuttosto suddiviso in due fasi ‘interne'); anche per tale primo segmento vale il c.d. principio di ‘spossessamento attenuato', il quale non impedisce, di per sé, il compimento di atti straordinari.

Secondo la pronuncia in commento il pagamento del debito tributario - nel caso in cui il debitore sia ammesso ad una procedura di concordato preventivo - rientra indubbiamente fra gli atti straordinari e urgenti; ciò, peraltro, in linea con la distinzione civilistica tra atto di ordinaria o straordinaria amministrazione incentrata sulla idoneità a pregiudicare i valori dell'attivo del patrimonio del debitore, compromettendo così la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, unico interesse tutelato che prevale rispetto a quello dell'imprenditore insolvente (cfr. Cass. Civ., sez. 1, n. 14713 del 29 maggio 2019).

Ne ha concluso la Suprema Corte che ‘[l]'ammissione alla procedura non vale a scriminare sic et simpliciter la sua omissione alla scadenza o a escludere successivamente gli effetti penali dell'omissione, dovendosi dare rilievo […] unicamente alle situazioni nelle quali vi sia stato un provvedimento del tribunale che abbia vietato - o non autorizzato - il pagamento dei crediti'.

In sostanza, la mera proposizione di istanza di ammissione al concordato preventivo, in qualsiasi forma esso sia, non può in alcun modo essere intesa quale mancata autorizzazione al pagamento del debito tributario e, quindi, utilizzata dall'imprenditore quale "schermo" dalla responsabilità penale per omesso versamento di imposte.

La motivazione della Suprema Corte, sul punto, appare essere improntata al massimo rigore laddove sottolinea come sia onere dell'imprenditore in crisi, consapevole di aver maturato un debito fiscale a scadenza certa, valutare la migliore soluzione della situazione di illiquidità avendo anche a mente le conseguenze penali derivanti dall'omesso pagamento di tali debiti.

* Avv. Claudio Schiaffino, Direttore Comitato Scientifico Centro Studi Borgogna, e dall'Avv. Agata Russo, Centro Studi Borgogna

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Omesso versamento delle ritenute - Presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo - Pagamento dei debiti tributari che scadono successivamente - Obbligo - Sussiste - Superamento delle soglie - Reato di omesso versamento - Esclusione del reato - Provvedimento del tribunale che vieti il pagamento di crediti anterioriù

Sezione 3