Rassegne di Giurisprudenza

Concordato preventivo, prededucibilità del credito del professionista anche nel fallimento successivo

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Fallimento - Concordato preventivo - Ex art. 161, comma 6, l.f. - Professionista advisor contabile - Prededucibilità nel fallimento successivo - Condizioni
Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell'art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell'art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa. Restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l'eventuale causa di prelazione e, per l'altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito qualora si accerti l'inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria.
• Corte di Cassazione, civ., sez. U, sentenza del 31 dicembre 2021, n. 42093

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Verifica "ex post" della concreta utilizzabilità per la massa - Esclusione - Atti di frode - Inadempimento dell'onere di deposito delle somme ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - Equiparazione - Esclusione - Ragioni.
In sede fallimentare, i crediti vantati dal professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, rientrano tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tali, devono essere soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., senza che debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti; la funzionalità "ex ante" delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo, inoltre, non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come in caso di mancato deposito delle somme "pro expensis" ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato pienamente consapevole) il professionista.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 02 luglio 2020, n. 13596

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - In genere concordato preventivo - Credito del professionista per la predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Verifica 'ex post' della concreta utilità per la massa - Esclusione.
In tema di concordato preventivo, il credito del professionista che abbia predisposto l'attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, l.fall. rientra tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall. – norma che, in relazione al previsto criterio della strumentalità o funzionalità delle attività professionali rispetto alle procedure concorsuali, introduce un'eccezione al principio della "par condicio creditorum" al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa –, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza 16 maggio 2018, n. 12017