Concordato preventivo, prededuzione dei crediti relativi ai contratti pendenti
Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Concordato preventivo - Prededuzione dei crediti attinenti alla prosecuzione dei contratti pendenti e di quelli instauratisi successivamente - Necessaria conformità al piano industriale approvato dai creditori e omologato dal Tribunale.
In tema di concordato preventivo, godono del trattamento preferenziale (cosiddetta prededuzione) i crediti che attengono sia alla prosecuzione dei contratti pendenti, per il periodo successivo all'ammissione, sia quelli instauratisi successivamente come nuovi rapporti, purché in conformità del piano industriale oggetto dell'approvazione da parte dei creditori e dell'omologazione da parte del Tribunale, in modo che così si realizzi quella piena coerenza tra le obbligazioni assunte dall'impresa in concordato ed il piano approvato.
• Corte cassazione, Sezione VI, ordinanza 9 settembre 2016 n. 17911
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Effetti - Opposizione allo stato passivo - Canoni dei contratti di leasing stipulati dalla società “in bonis” rimasti insoluti nel periodo anteriore all'apertura di concordato preventivo e fino al suo fallimento – Condizioni di prededucibilità - Previsione nel piano allegato alla proposta - Necessità - Fondamento.
In tema di opposizione allo stato passivo, i crediti maturati per canoni di contratti di leasing, stipulati dalla società “in bonis”, rimasti insoluti nel periodo anteriore alla sua ammissione ad una procedura di concordato preventivo e fino al fallimento della società stessa, possono essere soddisfatti in prededuzione, ex articolo 111 l.f., nel successivo fallimento, ove siano esposti già nel piano analitico allegato alla proposta ai sensi dell'articolo 161, comma 2, l.f., secondo un principio generale che può ricavarsi dall'articolo 182-quater, comma 2, l.f., atteso che solo una preventiva indicazione in seno alla proposta concordataria del novero e dell'ammontare dei “debiti della massa” consente ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni sulla sua convenienza, nonché di formulare una ragionevole prognosi sulle possibilità di effettivo adempimento.
• Corte cassazione, Sezione I, sentenza 16 maggio 2016 n. 9995
Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo - Professionista - Assistenza all'impresa - Credito - Fallimento - Crediti sorti in funzione della procedura concorsuale.
Il credito vantato dal professionista che ha assistito l'impresa nel concordato preventivo ed è successivamente fallita va collocato in prededuzione in quanto rientra tra i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale, anche mediante la predisposizione della relazione di veridicità e fattibilità.
• Corte cassazione, Sezione I, sentenza 21 aprile 2016 n. 8091
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Effetti - Risoluzione del concordato per inadempimento - Crediti da obbligazioni contratte dall'imprenditore nel corso del concordato preventivo - Prededucibilità - Esclusione - Fondamento - Azione revocatoria fallimentare degli atti solutori - Configurabilità.
I crediti nascenti da obbligazioni contratte nel corso della procedura di concordato preventivo, cui segua la risoluzione per inadempimento, non possono, nel successivo fallimento, essere soddisfatti in prededuzione e gli atti solutori degli stessi, sia di natura dispositiva che meramente liquidatoria, sono suscettibili, ricorrendone i presupposti, di revocatoria fallimentare, stante la funzione liquidatoria del concordato, rispetto alla quale la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del debitore è estranea, in quanto meramente eventuale.
• Corte cassazione, Sezione I, sentenza 14 febbraio 2011 n. 3581
Concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Crediti da obbligazioni contratte dall'imprenditore nel corso del concordato preventivo - Prededucibilità - Esclusione - Revocatoria fallimentare.
I crediti nascenti da obbligazioni contratte nel corso della procedura di concordato preventivo non possono essere soddisfatti in “prededuzione”, in caso di successivo fallimento, stante la funzione meramente liquidatoria del concordato. Deve inoltre escludersi la sussistenza della consecutività tra la procedura di amministrazione controllata e quella di concordato preventivo, quando, dopo la procedura di amministrazione controllata vi è stato il ritorno in “bonis” dell'imprenditore (nel caso di specie per un periodo di circa tredici mesi).
• Corte cassazione, Sezione I, sentenza 14 luglio 1997 n. 6352
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere - Consecuzione del fallimento al concordato preventivo ed alla amministrazione controllata - Crediti contratti nel corso della amministrazione controllata - Prededuzione - Ammissibilità - Amministrazione controllata - Revoca - Concordato preventivo - Ammissione - Intervallo di tempo - Interposizione - Irrilevanza - Crediti sorti tra la revoca della amministrazione controllata e la domanda di concordato preventivo - Prededucibilità - Esclusione.
Nel caso in cui, dopo la revoca dell'amministrazione controllata, si frapponga un intervallo di tempo prima dell'ammissione dell'impresa al concordato preventivo, e questo sia seguito dalla dichiarazione di fallimento, il detto intervallo non esclude la consecuzione delle procedure concorsuali e, quindi, la prededucibilità dei crediti contratti per la gestione dell'impresa nel corso dell'amministrazione controllata, (in base all'applicazione estensiva dell'articolo 111 n. 1 l.f. e sempre che sussistano i presupposti della identità di qualificazione imprenditoriale e della identità della situazione di crisi), mentre sono sottratti al regime della prededucibilità i crediti insorti nel periodo intercorso tra la revoca dell'amministrazione controllata e la presentazione della domanda di concordato preventivo, traendo essi origine da situazioni debitorie assunte al di fuori di regime autorizzativo e di controllo.
• Corte cassazione, Sezione I, sentenza 26 giugno 1992 n. 8013