Con tre decisioni depositate il 12 gennaio, la Cassazione (nn. 620; 623; 624) precisa meglio i confini applicativi del concordato semplificato, muovendo dalla funzione che la norma attribuisce alla procedura. In primis, si chiarisce che la proposta deve assicurare ai creditori una utilità concreta, dunque non basta a incrementare l’attivo la mera rinuncia a posizioni di privilegio, in quanto prive di reali effetti incrementali. Inoltre, la Prima sezione afferma che il controllo del tribunale sull’ammissibilità della proposta si estende anche alla verifica dei presupposti originari di accesso alla composizione negoziata; e che l’utilità della proposta non può risiedere nella semplice accelerazione della chiusura della crisi.
Con un quarto principio di diritto, la Suprema corte sancisce, sempre in tema di concordato semplificato, che “il decreto della Corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt. 25 sexies, settimo comma, e 247 CCII, né, ai sensi dell’art. 111, 7 comma, Costituzione”.
La prima delle tre decisioni depositate oggi, la sentenza n. 620, afferma dunque che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi nella composizione negoziata non integra una “risorsa esterna” ex art. 84 CCII, in quanto si tratta di una mera modifica qualitativa del credito. Questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione: “In tema di concordato semplificato, non essendo funzionali a incrementare l’attivo, non possono rientrare nella definizione di risorse esterne, ai sensi dell’art. 84, 4 comma, CCII, ultimo lemma (applicabile anche al concordato semplificato), quelle liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti apportati dagli stessi soci (e autorizzati dal tribunale) nella fase della composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione”.
Con l’ordinanza n. 623, si chiarisce che il concordato semplificato è inammissibile se la composizione negoziata non era ab origine praticabile e che il tribunale può sindacare anche nel merito la reale sussistenza dei presupposti dell’istituto. Il ragionamento è stato così sintetizzato: “In tema di concordato semplificato, il sindacato esperibile in limine dal tribunale in ordine all’ammissibilità della proposta di concordato si estende anche alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa previsti dall’art. 12 CCII, tramite l’esame mediato dei documenti di cui all’art. 25 sexies, primo comma, CCII, e di quelli indicati nell’art. 39, medesimo codice, previsti per la presentazione del piano di liquidazione”.
Infine, la sentenza n. 624, affronta il tema dell’“utilità” richiesta dall’art. 25-sexies CCII, e chiarisce che deve essere concreta ed economicamente apprezzabile per tutti i creditori, inclusi i chirografari. Non è dunque sufficiente un vantaggio solo organizzativo o temporale. “In tema di concordato semplificato – si legge nell’ultimo principio di diritto -, l’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l’omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest’ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione”.

