Civile

Concordato semplificato, sui piani verifiche di fattibilità più severe

Prime indicazioni dei giudici sul nuovo strumento introdotto dal Dl 118/2021

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di Claudio Ceradini

Fattibilità di piano e proposta più solidi e convincenti nel concordato semplificato per controbilanciare il ridotto coinvolgimento dei creditori che non votano. È la direzione in cui si muove il provvedimento del 24 gennaio scorso del Tribunale di Udine, che inizia a tracciare il quadro giurisprudenziale di questo nuovo strumento, introdotto dal decreto legge 118/2021 e poi trasfuso nel Codice della crisi. Vi può accedere solo il debitore che abbia fatto ricorso, infruttuosamente, alla composizione negoziata per tentare di comporre la propria crisi trovando un accordo con i creditori, a condizione che nel corso delle trattative si sia comportato secondo correttezza e buona fede.

La nuova procedura

Il concordato semplificato è una procedura concorsuale, di natura liquidatoria, in cui la gerarchia delle cause di prelazione rimane granitica, scalfibile solo in presenza di finanza terza, che può essere liberamente distribuita ai creditori. Ciò che lo differenzia di più dal fratello maggiore, è la limitazione drastica del coinvolgimento dei creditori, che non votano e che possono solo presentare opposizione nei dieci giorni precedenti l’udienza.

Una particolarità che non può non avere conseguenze sulla struttura di piano e proposta, ed il Tribunale di Udine ha iniziato a fornire le prime indicazioni giurisprudenziali.

La finanza esterna

Nel caso esaminato, il debitore, che già versava in stato di crisi, era stato ammesso alla composizione negoziata in forza dell’allora vigente Dl 118/2021, aveva collaborato (come risultava della relazione dell’esperto) nella verifica della concreta prospettiva di risanamento e si era comportato con correttezza e buona fede nel corso delle trattative condotte per giungere ad un contratto o con un accordo con i creditori, per la soluzione della crisi.

Constatata l’infruttuosità delle trattative, l’esperto aveva decretato la conclusione del tentativo di composizione negoziata, a fronte della quale il debitore provvedeva a depositare piano e proposta di concordato semplificato, massicciamente sostenuta da un apporto di finanza terza, condizionato all’omologa.

Secondo il tribunale, tale apporto deve essere solidamente garantito, essendo preclusa ai creditori la valutazione di convenienza e di rischio della proposta, in termini di fattibilità e probabilità di successo del piano. Le consuete comfort letter bancarie non bastano, serve una fideiussione bancaria, o ancora meglio un deposito della provvista su conto vincolato nella disponibilità di un notaio, debitamente istruito.

In sostanza se ai creditori non è consentito esprimersi, il presupposto della fattibilità deve essere più solido, e quindi l’esito della proposta quasi certo.

La fattibilità del piano

Nel caso esaminato dai magistrati di Udine la solidità della proposta è stata rinvenuta nell’evidenza della disponibilità della finanza terza, ma è naturale chiedersi come possa declinarsi in piani più articolati, o semplicemente rimessi in misura determinante al realizzo dei beni aziendali, unitario o atomistico.

Le consuete stime peritali potrebbero non bastare più, e servire invece proposte di acquisto provenienti da soggetti di comprovata solvibilità, adeguatamente cauzionate, e prodotte nella consapevolezza che la cessione dei beni cui riferiscono dovrà comunque avvenire a seguito dell’esperimento di procedure competitive cui l’offerente si impegni a partecipare.

Su questo ed altri aspetti deve esprimersi l’ausiliario nominato dal collegio con il parere richiesto dall’articolo 18 del Dl 118/2021, trasfuso pressoché integralmente nell’articolo 25 sexies del Codice della crisi. Rilevare nel proprio parere la regolarità del contraddittorio e del procedimento, così come il rispetto della gerarchia delle cause di prelazione nella proposta, è relativamente semplice.

Molto più complesso, probabilmente, esprimersi sulla fattibilità del piano di liquidazione e sulla solidità dei suoi presupposti, da cui in fondo dipende anche la conclusione che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori, assegnando loro miglior soddisfazione rispetto alla liquidazione giudiziale.

IL PARERE TECNICO
Regolarità del procedimento
L’ausiliario nel suo parere deve esaminare l’intero percorso che ha portato il debitore alla proposta di concordato semplificato, dall’accesso alla composizione negoziata, alla conduzione delle trattative e sino alla conclusione senza esito

Cause di prelazione
L’esame include la verifica del rispetto dell’ordine delle cause di prelazioni nella proposta di concordato semplificato rivolta ai creditori, considerando gli effetti, in deroga alla gerarchia, della eventuale finanza terza, che è liberamente assegnabile

Fattibilità del piano
L’esperto deve esaminare con attenzione la probabilità di successo del piano di liquidazione e della proposta ai creditori e delle modalità con cui l’attivo si realizza; la solidità del piano è essenziale per consentirne l’omologa, in assenza del voto dei creditori

Assenza di pregiudizio
L’ausiliario accerta che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori, rispetto alla liquidazione giudiziale, tenendo conto di ogni aspetto, compreso l’attivo desumibile da azioni risarcitorie e recuperatorie

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