Concorrenza sleale, appropriazione di pregi altrui attraverso il carnet di clienti del concorrente
Concorrenza sleale - Appropriazione di pregi altrui - Impresa concorrente - Carnet di clienti
La condotta di "appropriazione di pregi", contemplata dall'arti. 2598 c.c., c.1, n. 2, è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire al primo meriti non posseduti, realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo: tale situazione si verifica allorchè un'agenzia pubblicitaria, con la quale pur abbia iniziato a collaborare un soggetto che aveva realizzato campagne pubblicitarie per un'altra impresa, vanti sul proprio sito internet il carnet di clienti di quest'ultima, lasciando intendere di avere curato essa stessa le precedenti campagne pubblicitarie.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 13 luglio-2021, n. 19954
Concorrenza (diritto civile) - Sleale - Atti di concorrenza - Correttezza professionale (uso di mezzi non conformi alla) concorrenza parassitaria - Art. 2598, n. 3, c.c. - Nozione - Differenza rispetto alle ipotesi di cui ai nn. 1 e 2 - Onere motivazionale da parte del giudice di merito
La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza 12 ottobre 2018 n. 25607
Concorrenza (diritto civile) - Sleale - Atti di concorrenza - Appropriazione di pregi di prodotti o imprese altrui - Concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui - Nozione - Fattispecie
La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. (Nella specie, è stata considerata concorrenza sleale l'aver presentato i propri prodotti come simili o identici a quelli di un concorrente noto, facendo espresso riferimento al marchio di quest'ultimo, sfruttandone la rinomanza tra i destinatari del messaggio e così facendo accreditare i propri prodotti presso la clientela senza sforzi di investimento).
• Corte di Cassazione, sez. VI, civ., ordinanza 7 gennaio 2016 n. 100
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