Concorrenza, va garantito il risarcimento collettivo se quello individuale è gravoso
Il giudice nazionale dovrà verificare se la mancata previsione esplicita di un’azione collettiva sia posta in violazione dei diritti dei singoli garantiti dal diritto Ue e in caso disapplica la norma domestica che la impedisce
In caso di diritto al risarcimento del danno causato da un’intesa anticoncorrenziale va affermato che se una normativa nazionale impedisce un’azione di recupero collettiva questa può costituire violazione del diritto Ue.
La violazione si realizza sicuramente quando la mancata previsione in un dato settore di un’altra azione collettiva che raggruppi le pretese individuali dei soggetti danneggiati si accompagni alla circostanza che l’esercizio di un’azione individuale per il risarcimento del danno si riveli impossibile o eccessivamente difficile. Violando di conseguenza il principio di effettività dei rimedi giurisdizionali.
Lo ha chiarito la Corte Ue affrontando un rinvio pregiudiziale del giudice tedesco con la sentenza sulla causa C-253/23.
Il diritto Ue della concorrenza
La Corte di giustizia parte dalla constatazione che il diritto Ue consente a chiunque di chiedere il risarcimento del danno causatogli da una violazione del diritto della concorrenza. Con la conseguenza che ogni Stato membro deve stabilire le modalità di esercizio della domanda di risarcimento nel rispetto del principio di effettività. Per cui vietare un’azione di recupero collettiva, intentata da un prestatore di servizi legali sulla base dei diritti al risarcimento che gli sono stati ceduti da un gran numero di soggetti danneggiati può violare il rispetto effettivo del diritto dell’Unione se la normativa nazionale non prevede nessun’altra azione collettiva che raggruppi le pretese individuali quando, di fatto, l’esercizio di azioni individuali si rivela impossibile o eccessivamente difficile.
Il caso tedesco a quo
Il caso esaminato dalla Cgue riguardava il danno subito da trentadue segherie stabilite in Germania, Belgio e Lussemburgo a causa di un’intesa con la quale un Land tedesco avrebbe applicato - in un dato periodo - prezzi eccessivi per l’acquisto di legname.
Al fine di agire in giudizio per il risarcimento del danno ogni segheria aveva ceduto il proprio diritto a un prestatore di servizi legali che intentava contro il Land di fatto un’azione collettiva agendo in nome proprio e a proprie spese, ma per conto delle segherie e con riconoscimento di onorari in caso di successo.
Il Land chiamato in causa contestava la legittimazione attiva del prestatore che aveva collazionato i diritti delle segherie, sostenendo che la legislazione tedesca, come interpretata da taluni giudici nazionali, non consente a un prestatore di servizi legali di intentare un’azione di recupero collettiva per violazioni del diritto della concorrenza. In effetti, la possibilità di un’azione di recupero collettiva è stata già ammessa dalla Corte federale di giustizia tedesca in diversi settori giuridici, ma non ha ancora avuto l’occasione di affermarla nella specifica materia del risarcimento del danno causato da un’intesa, mentre si rileva che un’azione siffatta non è stata ammessa da alcuni giudici di grado inferiore.
Il quesito posto alla Cgue
Secondo il giudice tedesco del rinvio pregiudiziale in realtà l’azione di recupero collettiva costituirebbe in Germania l’unico meccanismo atto ad assicurare l’effettiva attuazione del diritto al risarcimento nelle cause in materia di intese. Perciò è stato chiesto alla Cgue se la mancata previsione dell’azione collettiva sia una violazione del diritto Ue e in particolare dell’articolo 101 del Tfue e della direttiva 2014/104/Ue relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno, ai sensi del diritto nazionale, per violazioni delle disposizioni sulla concorrenza nazionali e unionali.
La risposta della Cgue
La Corte ricorda che il diritto dell’Unione conferisce a tutti i soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza il diritto di chiedere il pieno risarcimento del danno. Un’azione per il risarcimento del danno può essere proposta sia direttamente dalla persona che beneficia di tale diritto, sia da un terzo al quale tale diritto è stato ceduto.
Tuttavia, il diritto dell’Unione non definisce le modalità di esercizio che spetta, quindi, a ciascuno Stato membro stabilirle nel rispetto del principio di effettività.
Per cui il giudice nazionale sarà tenuto a verificare se l’interpretazione del diritto interno che vieta il risarcimento dei danni causati da un’intesa attraverso un’azione collettiva soddisfi il requisito di effettività. L’esame del giudice dovrà prima appurare se vi sia nell’ordinamento nazionale un altro mezzo per agire con ricorso collettivo, che consenta l’effettività del diritto al risarcimento contro un’intesa, e poi verificare se un’azione individuale renda o meno il suo esercizio impossibile o eccessivamente difficile pregiudicando la garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva. In caso di esito negativo, il giudice nazionale dovrà constatare la sussistenza di una violazione del diritto Ue con la conseguenza di “tentare” di interpretare le disposizioni interne in armonia col diritto dell’Unione. Ma se anche il tentativo di un’interpretazione conforme si rivela impossibile, il giudice disapplica le disposizioni nazionali contrarie all’azione di recupero collettiva di pretese risarcitorie individuali.