Amministrativo

Concorsi, il giudizio della commissione non è "didattico" ma i criteri vanno dettagliati

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato con la sentenza 5742 riguarda l'accesso in magistratura

di Pietro Alessio Palumbo

La commissione di concorso può bocciare il candidato che pur avendo brillantemente superato tutte le altre prove scritte si dimostri tuttavia lacunoso in una sola delle materie di selezione. E ciò perché la valutazione del candidato non è complessiva, globale, bensì volta ad accertare la presenza di tutte le capacità e competenze richieste, per singola materia, per specifico settore. Con la recente sentenza n.5743/2020, il Consiglio di Stato investito della questione con riguardo al concorso in magistratura ha inoltre chiarito che poiché la commissione d'esame "non ha funzioni didattiche", bensì di valutazione e selezione, nella descritta evenienza è sufficiente il mero giudizio di "non idoneità" della singola prova con conseguente esclusione del candidato dalle successive prove orali. Ma ciò – si badi – sole se la commissione si sia previamente dotata di precisi criteri di valutazione cui agganciare eventuali "giudizi sommari" di insufficienza.

Discrezionalità tecnica e sindacato del Giudice amministrativo - Il giudizio proprio delle commissioni esaminatrici nelle procedure concorsuali è caratterizzato da elevata "discrezionalità tecnica". Segnatamente le valutazioni della commissione sono preordinate all'accertamento di un certo tipo di idoneità e del possesso, in capo al candidato, di una completa ed equilibrata cultura e preparazione, in virtù del percorso professionale che consegue alla positiva valutazione. La censura di illegittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati presuppone, in ogni caso, che dette valutazioni siano "macroscopicamente" inficiate da eccesso di potere, le cui figure sintomatiche sono arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. Ne consegue che il Giudice non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza – si badi - non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica.

L'idoneità in ogni singola materia - In una procedura concorsuale che affida la selezione dei candidati alla valutazione di più elaborati su diverse e autonome materie, presupponendo l'accertamento in capo al candidato di un adeguato grado di preparazione in ciascuna disciplina, il voto favorevole apposto negli altri elaborati è irrilevante, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, ai fini della dimostrazione dell'erroneità o illogicità del giudizio negativo reso in una sola delle prove. Un diverso approccio alla questione, tale da affermare che sia sufficiente superare "brillantemente" alcune delle prove per far presumere che sia adeguato il livello di preparazione richiesto anche nelle altre, valorizzerebbe l'irragionevole possibilità che la preparazione del candidato possa essere suscettibile di essere "sbilanciata", laddove è invece richiesto, inequivocabilmente per ognuna, che il candidato dimostri il possesso di congrua preparazione.

Il giudizio "sommario" di non idoneità - Inoltre, in tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici è sufficiente l'attribuzione del voto numerico o, come nella specie, la declaratoria "lapidaria" della non idoneità, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazioni e segni grafici. In altre parole secondo il Consiglio di Stato la commissione non è tenuta ad esplicitare le ragioni dell'inidoneità conseguita dal candidato né a specificare a quali profili e passaggi della stessa, tale giudizio negativo sia in concreto riferibile, qualora – come nel caso di specie – nella predeterminazione dei criteri di valutazione, siano stati previamente individuati gli aspetti cui "ancorare" il giudizio di idoneità ovvero di inidoneità.

Il carattere non didattico della valutazione e il dettaglio dei criteri - Per altro verso – a ben vedere - le valutazioni delle commissioni di concorso non hanno carattere didattico, non essendo funzionalmente rivolte a segnalare le eventuali lacune da colmare nella preparazione del candidato. Deriva che i criteri di valutazione prefissati dalla commissione devono essere dettagliati e chiari fungendo da parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova. Detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano il canone di esplicazione e di verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, che possono tradursi nell'assegnazione del voto numerico o, come nel caso di specie, nella mera valutazione di inidoneità.

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