Concorso di persone nel reato: manifestazione del contributo causale
Concorso di persone nel reato - Concorso morale – Manifestazione del contributo causale del concorrente attraverso forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa - Manifestazione in comportamento esteriore che arreca un contributo apprezzabile alla commissione del reato – Configurabilità.
Approfondendo lo sguardo sulle forme di concorso morale rappresentate dall'agevolazione alla preparazione o alla consumazione del delitto ovvero dal rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente può dirsi che il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza dei rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 3 novembre 2015 n. 44402
Concorso di persone nel reato - Concorso morale - Prova - Obblighi del giudice di merito - Individuazione.
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 19 febbraio 2015 n. 7643
Concorso di persone nel reato - Concorso morale - Istigazione - Prova della stessa - Obblighi del giudice di merito - Indicazione.
In tema di concorso di persone, la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea a influenzare la volontà altrui.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 16 gennaio 2015 n. 2260
Concorso di persone nel reato - Concorso morale per istigazione nel reato di falso materiale in atto pubblico - Requisiti.
Ai fini della configurazione del concorso morale è sufficiente l'incidenza dell'opera dell'istigatore sul determinismo psicologico dell'autore materiale, anche solo rinsaldando il proposito criminoso di quest'ultimo. Ne consegue che quando si tratti di reato di falso in atto pubblico, dell'attività di falsificazione rispondono, a titolo di concorso, coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo con qualsiasi contributo materiale a detta attività, sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito criminoso.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 13 novembre 2014 n. 47052
Concorso di persone nel reato - Concorso morale - Istigazione - Prova della stessa - Obblighi del giudice di merito – Indicazione.
La partecipazione psichica a mezzo istigazione richiede che sia provato, da parte del giudice di merito, che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato.
•Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 20 settembre 2013 n. 39030