Penale

Concorso tra reati per scritture distrutte e dichiarazione fraudolenta

Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi possono concorrere

di Antonio Iorio

Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi possono concorrere in quanto l’occultamento o la distruzione non integra le attività simulate o gli altri mezzi fraudolenti e ingannatori cui fa riferimento la fattispecie di dichiarazione fraudolenta.

A enunciare questo principio è la Cassazione, nella sentenza 4910/2023 depositata il 6 febbraio.

Un imprenditore veniva condannato nei due gradi di giudizio per dichiarazione fraudolenta avendo indicato nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti (articolo 3 Dlgs 74/2000) e per occultamento di parte della documentazione contabile di cui era obbligatoria la conservazione (articolo 10 Dlgs 74/2000).

Nel ricorso per cassazione lamentava tra l’altro che le condotte illecite relative alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in realtà si concretizzavano e quindi coincidevano con l’occultamento dei documenti contabili, già autonomamente sanzionato. Non era corretto quindi individuare il mezzo fraudolento necessario per la configurazione della dichiarazione fraudolenta nel solo occultamento dei documenti ( le fatture)

Secondo la Cassazione, i due reati possono concorrere in quanto non si è in presenza di un concorso apparente di norme e di un rapporto di genere a specie.

Nella dichiarazione fraudolenta il contribuente deve indicare un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento. Nell’occultamento o distruzione dei documenti contabili, invece, l’interessato impedisce la ricostruzione del volume di affari e dei redditi.

Si tratta di due illeciti differenti: la dichiarazione fraudolenta è un reato istantaneo ed è sorretta dalla finalità evasiva di chi la commette, l’occultamento e la distruzione dei documenti obbligatori, invece, è un reato permanente e può anche essere finalizzato a consentire a terzi l’evasione.

Ne consegue che non sussiste alcuna relazione di genere tra le due fattispecie, in quanto l’occultamento non integra le attività simulate o gli altri mezzi fraudolenti richiesti per la sussistenza della dichiarazione fraudolenta. L’occultamento infatti non rappresenta necessariamente un artificio ben potendosi limitare il contribuente a distruggere o occultare i documenti contabili senza che tale condotta sia strumentale alla dichiarazione fraudolenta.

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