La Corte di cassazione - con la sentenza n. 20345/2026 - ha confermato che la condotta del medico responsabile di un reparto ospedaliero è configurabile come concussione se “spaventa” il paziente sulle conseguenze per la sua salute se decidesse di operarsi in ospedale invece che in una clinica privata dove lo stesso medico opera e ottiene guadagni.

In tal caso l’induzione indebita non è - come affermato dal ricorso respinto - la fattispecie entro il cui perimetro ascrivere la rilevanza penale dell’agire del medico, in quanto non vi è un vero e proprio tornaconto personale perseguito dal privato che, nella sua qualità di paziente, invece soggiace all’intimorimento indotto dal medico e al fine di evitare un male ingiusto, ossia un danno alla propria salute.

Nel caso specifico, il medico condannato per concussione di fatto sfruttava in modo malizioso le difficoltà storiche del sistema sanitario nazionale e le notizie di cronaca su disservizi e lunghe liste di attesa nel settore pubblico, al fine di indurre il privato ad assumere la decisione di sostenere il costo di un intervento chirurgico presso una clinica da cui il medico stesso ricava fonti extra di guadagno dalla propria attività professionale. In tal modo, infatti, si realizza un meccanismo costrittivo - anche se non minaccioso - dato dal prevedibile azzeramento della volontà e libertà di scelta di un paziente, che per definizione naturale è dominato dall’ansia per il proprio stato di malattia.

In effetti, il ricorso contestava la condanna per concussione in quanto gli stessi giudici escludevano che vi fosse stata una condotta di costrizione in danno del paziente attraverso la minaccia di un male ingiusto, ma solo l’induzione alle dimissioni dalla struttura pubblica al fine di evitare le difficoltà organizzative di un ospedale, indicato come probabile origine di rischi per il buon esito e la tempestività di un intervento che, al contrario, sarebbero stati inesistenti rivolgendosi alla clinica privata indicata dall’imputato.

E qui sta il punto della decisione, ossia l’insidia della prospettazione di un male ingiusto e cioè il cattivo esito di un intervento ospedaliero soprattutto alla luce dei tempi in cui esso si sarebbe potuto realizzare.

Il dolo della concussione agito dall’imputato, nel caso specifico emerge non solo nell’insidioso giocare con la paura del paziente, ma anche nel sottacere che - dato il ruolo che rivestiva in qualità di responsabile - egli stesso avrebbe ben potuto calendarizzare con priorità il medesimo intervento di cui invece aveva “suggerito” l’esecuzione nella clinica privata dove il medico avrebbe conseguito un proprio vantaggio economico.

Riproduzione riservata Ⓒ