Condanna alle spese del giudizio per il contumace rimasto assente in mediazione
Il convenuto contumace che non ha neppure partecipato alla procedura di mediazione senza fornire alcuna giustificazione può essere condannato alle spese processuali del giudizio.
Lo ha stabilito con sentenza del 15 giugno 2015 il tribunale di Ascoli Piceno (estensore Mariani) in un processo ex articolo 447-bis del Cpc promosso per ottenere il rilascio di un immobile concesso in comodato ad uso abitativo.
Il caso all’esame dei giudici - Nel caso sottoposto all'esame del giudice piceno la parte ricorrente aveva dapprima richiesto il rilascio del bene anticipatamente rispetto alla scadenza (articolo 1809, comma 2, del Cc) e non avendo ricevuto riscontro aveva avviato il procedimento di mediazione. In tale contesto, il comodatario era rimasto del tutto assente tanto che il comodante era stato poi costretto a ricorrere al giudice per ottenere il rilascio, chiesto in sede processuale per la scadenza del contratto nel che frattempo era maturata.
La decisione del tribunale - Il tribunale preso atto della condotta processuale della parte resistente che non aveva dato seguito alle numerose missive pure ricevute di richiesta di restituzione dell'immobile e, dunque, anche del dato di fatto che la stessa era a conoscenza già da diversi mesi della volontà del proprietario di rientrare in possesso del bene immobile, giunge a ordinare il rilascio immediato del bene, senza fissare un ulteriore termine per lo stesso.
La mancata partecipazione alla mediazione - Quanto alle spese del giudizio la sentenza motiva la condanna del comodatario rimasto contumace nel giudizio di rilascio rilevando come lo stesso abbia ritenuto «di non partecipare neppure alla procedura di mediazione senza fornire alcuna giustificazione e non offrendo in particolare soluzioni sul rilascio del bene». Appare utile rileva che nella fattispecie la mediazione costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale in quanto il comodato rientra tra le materie per le quali in via preventiva occorreva esperire la procedura di mediazione.
Tuttavia, occorre sottolineare come la mancata partecipazione della parte comodataria invitata a mediare, non sia stata dal giudice ulteriormente sanzionata (con la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio) pur se ritenuta ingiustificata in quanto la norma di riferimento ne esclude l'applicazione alla parte rimasta contumace (articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs 28/2010).
Considerazioni sulla sentenza - La sentenza si segnala dunque in quanto si colloca nel solco di altre pronunce dei giudici di merito per la specifica attenzione riservata alla condotta tenuta dalle parti circa il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla mediazione al fine di indurre e responsabilizzare le stesse alla (effettiva) partecipazione.
Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione civile - Sentenza 15 giugno 2015