Condannati per mafia e terrorismo: illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, sentenza n. 137 di oggi, con riferimento a chi sconta la pena fuori dal carcere
Contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 137, depositata oggi (relatore Giuliano Amato).
Per i giudici infatti è irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali. Sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.
La Consulta ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzione del comma 61, e, in via consequenziale, del comma 58 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012.
Il comma 58, ricorda una nota della Corte, prevede che con la sentenza di condanna per i reati più gravi - quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo - il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Il comma 61 stabilisce che tale revoca, con effetto non retroattivo, è disposta dall'ente erogatore nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.