Condanne penali, nuova patente anche senza riabilitazione
La decisione del Consiglio di Stato nel caso di un condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
Non è necessario un provvedimento di riabilitazione per conseguire nuovamente la patente dopo una condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. È infatti sufficiente il decorso del tempo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza del 14 aprile 2021, n. 3084 (Pres. Frattini, Est. Cogliani) che ha respinto il ricorso della Prefettura di Bari contro la decisione del Tar di Bari (del 25 novembre 2019) di annullamento dell'atto con il quale era stato negato il rilascio del nulla osta per l'ottenimento del nuovo documento di guida.
Per i giudici di Palazzo Spada dunque deve considerarsi illegittimo il diniego di nulla osta al rilascio della nuova patente di guida in ragione della sussistenza, a carico del richiedente, di sentenze per i reati di cui all'articolo 74, Dpr n. 309 del 9 ottobre 1990, senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi, atteso che il mero decorso del tempo comporta la rilasciabilità del titolo.
Entrando nel dettaglio, la Sezione, richiamando precedenti del giudice di appello (sezione IV, 3 agosto 2015, n. 3791), ha infatti chiarito che la revoca della patente, nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice della strada (Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida), non ha natura sanzionatoria né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione.
Dunque, prosegue il ragionamento, per la possibilità di rilasciare una nuova patente di guida depongono una serie di elementi, quali: il comma 1 dell'articolo 120 del Cds àncora il divieto di conseguire la patente per la durata dei divieti, ma prevede la possibilità di conseguire "di nuovo" il titolo, salvo per "le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222". Il comma 2 prevede che "La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1". Il comma 3 dispone che "La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni".
Dal dato normativo, conclude il Cds, "si ricava che il rinnovo della patente è possibile e previsto dalla disciplina, che la valutazione negativa del requisito morale è ‘a termine' per così dire, poiché dopo tre anni, l'Amministrazione non potrebbe procedere alla revoca, nel caso in cui non sia disposta prima, che l'ostatività al nuovo titolo discende da una nuova condanna".
"Ne discende che l'eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce – in base alla lettera della norma – condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l'arco temporale previsto".
.