Immobili

Condizionatore nel cortile condominiale, non serve l’autorizzazione dell’assemblea

La Cassazione, sentenza n. 17975/2024, chiarisce che l’installazione, sulle parti comuni, può essere compiuta dal singolo condomino se non ne altera la destinazione

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di Francesco Machina Grifeo

Per l’installazione di un condizionatore d’aria nelle parti comuni dell’edificio condominiale è necessaria o meno l’autorizzazione dell’assemblea? Alla questione di stretta attualità, considerato il periodo estivo, dà risposta la Cassazione, sentenza n. 17975/2024, chiarendo che se non viene alterato il decoro architettonico ciascun condomino può procedere liberamente.

È stato così accolto, con rinvio, il ricorso di una donna contro la decisione della Corte di appello di Messina che aveva confermato la validità delle delibere condominiali che negavano alla ditta di cui è titolare l’autorizzazione ad installare quattro condizionatori nel cortile comune; ordinandone anche la rimozione e prevedendo per il futuro l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per la installazione di condizionatori al servizio di locali commerciali.

Per la Suprema corte tuttavia la decisione di merito non ha chiarito se l’installazione abbia comportato un “apprezzabile deterioramento del decoro architettonico ovvero una significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune”, oltre al fatto che l’obbligo autorizzativo è stato introdotto solo successivamente alla installazione di cui si discute.

Più in generale, la Corte di secondo grado ha operato una lettura troppo restrittiva e non condivisibile del limite alle innovazioni consentite della cosa comune, in particolare “là dove lo pone nella trascurabilità del pregiudizio del singolo condomino o nella ’corrispettività’ di un qualche vantaggio per lo stesso, non meglio definito”.

In altri termini, ai sensi dell’arti colo 1120 c.c., chiarisce la Cassazione: “l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione”. Il rilascio o il diniego della autorizzazione “può tutt’al più significare l’inesistenza o l’esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all’installazione”.

Nel caso concreto, tuttavia, dagli atti del procedimento disponibili non emerge che l’installazione abbia determinato l’“alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso (anzi ciò è anche avvenuto, in precedenza)”. Che è proprio quanto dovrà ora essere accertato, in sede di rinvio dalla Corte d’appello, e cioè: “se esiste un apprezzabile deterioramento del decoro architettonico ovvero una significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune” tale da impedire il montaggio dei condizionatori.

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