Il Tribunale di Palermo (III Sezione civile, giudice dott.ssa Angela Notaro), con sentenza numero 1613 pubblicata l'11 aprile 2025 ha ribadito che la delibera che approva del rendiconto condominiale, anche in presenza di gravi ammanchi di cassa e significative violazioni del mandato da parte dell'amministratore, non avendo un oggetto illecito è annullabile, ma non nulla.
LE MASSIME
Condominio - Condominio negli edifici - Impugnazione delibera assembleare condominiale - Delibera approvativa rendiconto - Annullabilità - Impugnazione tardiva - Azione di nullità preclusa - Responsabilità professionale del difensore. (Cc, articolo 1135; Cc, articolo 1137; Cc, articolo 1421)
L'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, mentre la nullità ha una estensione residuale e ricorre in ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto o contenuto illecito. È responsabile per colpa professionale l'avvocato che impugna tardivamente la delibera approvativa del rendiconto viziata da annullabilità.
Condominio - Condominio negli edifici - Impugnazione delibera assembleare condominiale - Delibera approvativa rendiconto - Condotte distrattive dell'amministratore - Autonoma fonte di responsabilità - Azione di responsabilità non preclusa dalla definitività della delibera - Responsabilità professionale del difensore. (Cc, articolo 1135; Cc, articolo 1137)
La delibera di approvazione del rendiconto non ha un oggetto illecito o impossibile anche in caso di violazione delle norme sul mandato da parte dell'amministratore. Le condotte distrattive dell'amministratore rimangono estranee alla approvazione del rendiconto e costituiscono fonte di responsabilità civile (ed eventualmente penale) a carico dell'amministratore. L'azione di responsabilità contro l'amministratore, autore degli ammanchi di cassa, non è preclusa dalla definitività della delibera di approvazione del rendiconto non impugnato entro i trenta giorni.
Il Tribunale di Palermo (III Sezione civile, giudice dott.ssa Angela Notaro), con sentenza numero 1613 pubblicata l'11 aprile 2025 ha ribadito che la delibera che approva del rendiconto condominiale, anche in presenza di gravi ammanchi di cassa e significative violazioni del mandato da parte dell'amministratore, non avendo un oggetto illecito è annullabile, ma non nulla. Perciò le condotte distrattive dell'amministratore (ammanchi di cassa) restano estranee alla approvazione del rendiconto e costituiscono...


