Il rendiconto condominiale, previsto dall'articolo 1130-bis del Cc, non può essere redatto secondo il solo criterio di cassa, ma deve conformarsi a un sistema misto (cassa e competenza), idoneo a rappresentare fedelmente la situazione economico-finanziaria del condominio. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 25446/2025
LA MASSIMA
Condominio - Rendiconto condominiale - Principio contabile - Sistema misto cassa-competenza - Composizione - Registro di contabilità - Riepilogo finanziario - Nota esplicativa. (Cc, articolo 1130-bis; legge 11 dicembre 2012, n. 220)
In tema di condominio negli edifici, a seguito della riforma introdotta con la legge 11 dicembre 2012 n. 220, il rendiconto condominiale, previsto dall'articolo 1130-bis del Cc, non può essere redatto secondo il solo criterio di cassa, ma deve conformarsi a un sistema misto (cassa e competenza), idoneo a rappresentare fedelmente la situazione economico-finanziaria del condominio. Esso deve essere composto da tre documenti inscindibili: il registro di contabilità (che documenta i movimenti finanziari in ordine cronologico), il riepilogo finanziario (che rappresenta la situazione patrimoniale, con attivi e passivi, anche relativi a gestioni precedenti), e la nota sintetica esplicativa (che illustra i criteri di gestione, le questioni pendenti e i rapporti in corso).
In tema di rendiconto condominiale, alla luce della riforma introdotta con la legge n. 220/2012 e della disciplina dell'articolo 1130-bis del Cc, è legittima la redazione secondo un criterio contabile misto (cassa e competenza) purché il bilancio sia idoneo a rendere intelligibili ai condòmini le voci di entrata e uscita con le relative quote di ripartizione. È quanto statuito dalla Cassazione, II Sezione civile, con sentenza n. 25446 pubblicata il 16 settembre 2025 (presidente Milena Falaschi, relatore...


