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Condominio, gli anticipi dell'amministratore si provano con l'esborso di fondi personali

Secondo il tribunale di Roma il quadro probatorio è risultato carente perchè considera l'ammontare del credito vantato, ma non prova l'utilizzo di fondi personali

di Fulvio Pironti

Qualora il rendiconto evidenzi il disavanzo fra entrate e uscite, la sua approvazione non consente di ritenere dimostrato, in via deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con danari propri. Nemmeno l'accettazione da parte del subentrante dei carteggi consegnati dall'uscente costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo relativamente all'importo corrispondente al disavanzo di cassa. Per ottenere il rimborso delle anticipazioni l'amministratore deve offrire la prova concreta di aver saldato le spese eccedenti alle entrate con fondi personali. Lo ha ribadito il Tribunale di Roma con sentenza n. 3337 pubblicata il 28 febbraio 2023.

La vicenda

Il pregresso amministratore di un condominio convenne quest'ultimo dinnanzi al tribunale rappresentando di aver gestito il plesso per dodici anni e di aver anticipato, durante l'espletamento del mandato, poco più di settemila euro. Chiedeva, pertanto, che l'ente condominiale venisse condannato a restituirgli tale importo corrispondente agli anticipi sostenuti. Il condominio avversava la domanda ritenendola infondata e sguarnita di prova per cui chiedeva il rigetto. Espletata la consulenza contabile, la causa veniva introitata per la decisione.

Le ragioni decisorie
La domanda del pregresso amministratore mira ad ottenere il rimborso di somme anticipate nell'interesse del condominio. Riguarda esborsi fronteggiati a causa della temporanea deficienza dei movimenti in entrata. L'attore ha dedotto che l'ammontare del suo credito scaturisce dalle differenze fra entrate e uscite derivanti da tre distinti consuntivi. Soggiunge che la posta creditoria sia stata riconosciuta dal condominio attraverso il passaggio di consegne nelle mani del subentrante.
Il condominio ha rilevato che le fatture prodotte dal pregresso amministratore a supporto dei pagamenti anticipati non comprovano l'esborso con danari propri. Ciò in quanto il credito dell'amministratore (somme anticipate nell'interesse del condominio) si basa sull'articolo 1720 c.c. (contratto di mandato con rappresentanza intercorrente con i condòmini) per cui grava su di esso la prova degli esborsi effettuati. Ricade, invece, sui condòmini (perciò sul condominio) l'onere di dimostrare di aver adempiuto all'obbligo tenendo indenne l'amministratore da ogni decremento patrimoniale.
Aderendo agli indirizzi giurisprudenziali di legittimità, il giudicante ha osservato che la delibera approvativa del rendiconto vale come riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive indicate. Nel caso in cui palesi un disavanzo fra entrate e uscite, la sua approvazione non consente di ritenere dimostrato, in via deduttiva, che la differenza sia stata esborsata dall'amministratore con danari propri. Ciò perché la ricognizione di debito esige un atto di volizione da parte della compagine assembleare su un oggetto specifico posto al suo vaglio (Cass. n. 10153/2011). Ha poi ribadito che l'accettazione da parte del subentrante dei carteggi consegnati dall'uscente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condòmini relativamente all'importo corrispondente al disavanzo di cassa (Cass. n. 15702/2020).
Il decidente ha ritenuto la domanda immeritevole di accoglimento perché l'onere sugli esborsi effettuati con risorse proprie non è stato evaso. Il quadro probatorio è risultato carente in quanto considera l'ammontare del credito vantato, ma non prova l'utilizzo di fondi personali. Per conseguire il rimborso occorre che l'amministratore dia la prova concreta di aver provveduto con fondi personali al pagamento delle spese eccedenti alle entrate. Il disavanzo non certifica che la differenza sia stata versata dall'amministratore con proprie disponibilità economiche. Tantomeno l'accettazione dei carteggi da parte del subentrante non integra una prova del credito. Per tali ragioni, la pretesa di rimborso per gli asseriti anticipi è stata rigettata.

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