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Condominio, chi è stato revocato non può amministrare in qualità di socio

di Fabrizio Plagenza

In merito alla nomina ed alla revoca dell’amministratore, l’articolo 1129 del Codice civile, così come novellato dalla legge 220/2012, prescrive che «in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato».

L’articolo fornisce anche un elenco di ipotesi che, per legge, rappresentano «gravi irregolarità» che giustificano la richiesta di revoca da parte anche di un solo condomino, ove l’assemblea non vi provveda.

Con la sentenza 438 pubblicata il 25 agosto 2022, il Tribunale di Trieste si è occupato di una fattispecie interessante che trae spunto dall’avvenuta revoca giudiziale dell’amministratore. La questione rileva in quanto relativa alla legittimità della nomina, quale amministratore, di una società il cui legale rappresentante era proprio l’ex amministratore, precedentemente revocato. Uscito dalla porta e rientrato dalla finestra. Nello specifico, ad agire contro il condominio era stato un condomino che chiedeva venissero dichiarati nulli tutti i provvedimenti presi dalla società nuova amministratrice: il via libera al rendiconto, la convocazione dell’assemblea e la predisposizione dei bilanci. L’attore rappresentava che le ragioni di invalidità risiedevano nel fatto che l’amministratore era stato revocato giudizialmente dalla carica con sentenza della Corte d’appello, passata in giudicato e non avrebbe potuto validamente gestire il condominio neppure come legale rappresentante della società di cui era l’unico legale rappresentante. Peraltro, dopo che per un periodo il condominio era stato gestito dalla moglie, di fatto sua mera intermediaria.

La sentenza accoglie la richiesta ed enuncia il principio secondo cui, ai sensi dell’articolo 1129 del Codice civile, l’amministratore revocato giudizialmente non può essere più rinominato amministratore dello stesso condominio anche quando lo stesso sia formalmente legale rappresentante della società nominata ad amministrare lo stabile.

La pronuncia trova il suo fondamento logico giuridico anche se si muove lo sguardo ai requisiti per la nomina dell’amministratore.

L’articolo 71 bis delle disposizioni attuative al Codice civile, nell’indicare i presupposti per svolgere l’incarico di amministratore, tra i requisiti, dispone che «possono svolgerlo anche società. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili».

Ecco che, in via analogica, in caso di revoca giudiziale, i motivi che hanno portato alla cessazione dell’incarico spiegano i loro effetti anche nell’ipotesi in cui il soggetto revocato cerchi in qualche modo di eludere la disposizione di legge e, come detto, rientrare in altra veste.

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