Condominio, i danni e le manutenzioni al terrazzo a livello si ripartiscono con l’articolo 1126 Cc
Lo precisa il tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza 1400/2024
Le spese di rifacimento e il risarcimento dei danni causati ai locali sottostanti alla terrazza a livello vanno imputati ai condòmini compresi nella proiezione verticale in concorso con il proprietario esclusivo secondo le proporzioni economiche espresse dall’articolo 1126 Codice civile. Lo ha precisato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 1400 pubblicata il 29 aprile 2024.
Il caso
Un condomino, proprietario di locali commerciali siti al pianterreno, evocava in giudizio il...