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Condominio: nessuna responsabilità dell'amministratore per l'errata convocazione

Per il tribunale di Modena è compito dell'assemblea verificare la regolarità degli avvisi di convocazione dei condomini

di Marina Crisafi

L'amministratore di condominio non è responsabile per l'errata convocazione dei condomini all'assemblea. È compito di quest'ultima, infatti, verificare che i condomini siano stati regolarmente avvisati. Lo ha affermato il tribunale di Modena nella recente sentenza n. 732/2021, dando ragione ad un ex amministratore contro il condominio.

La vicenda
Nell'annosa vicenda, alcuni condomini convenivano in giudizio il proprio condominio invocando la nullità della delibera assunta durante l'adunanza assembleare a causa dell'omessa convocazione degli stessi.
Nel 2015, il tribunale di Modena, pur essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dell'adozione, medio tempore, di una nuova delibera sostitutiva di quella impugnata, riconosceva la sussistenza di un vizio inerente l'irregolare comunicazione ai condomini ricorrenti della convocazione assembleare.
In particolare, veniva accertato che la convocazione di parte attrice non era stata inviata all'indirizzo corretto per cui i condomini ne avevano avuto conoscenza in ritardo e solo tramite mail, con conseguente annullabilità della delibera assembleare.
Per tali motivi, il tribunale condannava il condominio a rifondere le spese legali ai condomini sopportando esborsi per oltre 6mila euro.
Ragion per cui, il condominio chiedeva a sua volta la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, ritenendolo responsabile ai sensi degli articoli 1710 c.c. e ss. per aver determinato, con il proprio comportamento negligente, consistito nella irregolare comunicazione ai condomini della convocazione per l'assemblea, l'annullamento della delibera assembleare, con conseguente condanna alle spese del condominio in sede giudiziale.
L'amministratore, dal canto suo, eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa, affermando di aver agito conformemente alle istruzioni ricevute.

La decisione
Per il tribunale ha ragione l'amministratore e la domanda del condominio attore non merita accoglimento. Se è l'amministratore, di regola, a dover procedere alla convocazione dell'assemblea (ex articolo 66 disp. att. c.c.), afferma infatti il tribunale, l'articolo 1136 c.c., comma 6, nella formulazione applicabile ratione temporis, prescrive che "l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini (gli aventi diritto, dopo la riformulazione intervenuta con la l. 220/2012) sono stati invitati alla riunione (sono stati regolarmente convocati)", integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione".
E' perciòcompito dell'assemblea, e per essa del suo presidente, "controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell'elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall'amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell'apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza importa l'annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge" (cfr. Cass. n. 5014/1999).
Questo principio è stato di recente ripreso dalla Cassazione, secondo cui "L'amministratore non è tenuto al risarcimento dei danni, individuati nelle spese processuali liquidate in favore del condomino che ha vittoriosamente impugnato, in quanto non convocato, le deliberazioni assunte dall'assemblea, essendo compito dell'assemblea il controllo della regolarità della sua convocazione" (Cass. n. 29878/2019).
In definitiva, va esclusa la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dell'amministratore e il danno subito dal condominio soccombente, che viene dunque condannato al pagamento delle spese di lite.

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