Immobili

Condominio, niente limiti per l'affitto per finalità turistiche di breve periodo

Lo precisa la Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 93/2021 respingendo la testi del turista più molesto di uno stabile conduttore

di Andrea Alberto Moramarco

Le locazioni per brevi o brevissimi periodi di un appartamento sito all'interno di un condominio rientrano tra le locazioni per finalità turistiche, di cui all'articolo 53 del D.lgs. n. 79/2011, che si differenziano dalle locazioni ordinarie solo per la durata. Pertanto, tali locazioni non possono essere vietate. A dirlo è la Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 93/2021 che smentisce altresì la tesi che vede il turista più molesto di uno stabile conduttore.

Il caso
Protagonisti della vicenda sono i proprietari di una abitazione sita al terzo piano di un edificio condominiale a Milano, i quali erano solito fittare a turisti la propria casa, prevalentemente nei week end, grazie all'utilizzo di un noto portale web. Tale circostanza infastidiva notevolmente gli altri condomini, al punto tale che il condominio agiva in giudizio per chiedere che fosse accertata la contrarietà al regolamento condominiale dell'utilizzo dell'appartamento come "alloggio temporaneo di breve durata". A sostegno della propria tesi, il condominio adduceva che il transito di turisti nel palazzo avrebbe turbato la tranquillità dei condomini e provocato una lesione all'igiene e al decoro dell'edificio, soprattutto a causa dell'utilizzo frequente dell'ascensore, spesso pieno di valigie, e dell'abbigliamento poco elegante degli stessi turisti.

La decisione
Dopo la sentenza del Tribunale sfavorevole al condominio, la questione arriva dinanzi ai giudici di appello, i quali confermano il verdetto già espresso in primo grado sottolineando l'assoluta legittimità dell'affitto breve, nonché evidenziando la pretestuosità delle argomentazioni utilizzate dal condominio. Ebbene, innanzitutto, la Corte ricorda come «le locazioni stipulate dagli appellati sono riconducibili a quelle per finalità turistiche per brevi periodo non superiori a 30 gg», ai sensi dell'articolo 53 del Dlgs n. 79/2011, che non si distinguono dalle ordinarie locazioni, se non per la loro durata transitoria. Ciò posto, prosegue il Collegio, «dette locazioni non sono necessariamente più moleste per gli altri condomini rispetto a quanto potrebbe esserlo una di ordinaria durata quadriennale, osservandosi ad esempio che il turista è di norma un adulto, senza animali al seguito e che per la maggior parte della giornata non occupa l'alloggio, mentre eventuali comportamenti irrispettosi possono essere propri anche di uno stabile conduttore».

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