Condominio: quando il rumore fa scattare il reato di disturbo della quiete pubblica
La Cassazione fa il punto in una sentenza "guida" sulla responsabilità penale per i rumori
Schiamazzi e rumori molesti possono sfociare nel penale se disturbano la tranquillità dei condomini. Ma quando scatta il reato di disturbo della quiete pubblica? A fare il punto, su una delle questioni che causano più liti in condominio, è la Cassazione (n. 2258/2021) emanando quella che può essere definita una vera e propria sentenza ‘guida' applicabile anche in contesti esterni alla compagine condominiale.
I fatti
A dare il "la" alla Corte è l'ennesima bega di condominio causata dalla musica ad alto volume proveniente dalla discoteca vicina.
Il titolare, denunciato da una coppia di condomini, veniva condannato a pagare 150 euro oltre al risarcimento del danno per il reato ex art. 659 c.p. in quanto aveva omesso di adottare misure idonee ad impedire la propagazione di musica, rumori e schiamazzi.
L'uomo non ci sta, avendo anche eseguito lavori di insonorizzazione del locale, e invoca l'intervento del Palazzaccio dolendosi della condanna in quanto il disturbo riguardava soltanto una famiglia composta da due persone, in contrasto con la natura del bene protetto dalla norma e con la giurisprudenza in materia fondate sulla necessità del disturbo a un numero indeterminato di persone. Si doleva inoltre della mancata applicazione dell'articolo 131-bis c.p., nonostante la speciale tenuità del fatto, i limiti edittali, l'entità della pena e il risarcimento del danno inflitto.
Per gli Ermellini, l'uomo ha ragione.
La condotta sanzionata dall'articolo 659 codice penale
La condotta sanzionata dall'articolo 659 c.p. premettono i giudici della terza sezione (rinviando per la ricostruzione dell'ambito applicativo al precedente delle Sezioni Unite n. 11031/2015), è, al comma due, "soltanto quella costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere", mentre, nella previsione del comma 1, rientra "l'emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone - indipendentemente - dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso".
L'oggetto della tutela penale
Nel reato previsto dall'articolo 659 c.p., spiega poi piazza Cavour, "l'oggetto della tutela penale è dato dall'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale. Il bene giuridico protetto viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, o da schiamazzi".
Quando è integrato il reato ex articolo 659 comma primo
Per cui, per integrare il reato di cui al comma 1, "è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione, occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete".
Affinchè via sia rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, dunque, è richiesta "l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare".
Nel caso di specie, invece, la condotta avrebbe disturbato solo un nucleo familiare di due persone, pertanto manca il requisito della diffusività e il fastidio è limitato solo agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa.
In definitiva, la sentenza va annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.