Immobili

Condominio, il rendiconto deve riportare il credito giudiziale del condomino

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1370 deposita oggi, affermando la legittimità dell'impugnazione

di Francesco Machina Grifeo

Sì alla impugnazione del rendiconto condominiale che non riporti il credito di un condomino definito da una sentenza passata in giudicato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1370 deposita oggi, che ha accolto con rinvio il ricorso dei proprietari di un appartamento all'interno di un condominio di Messina.

In particolare, le carte approvate non riportavano la somma di 3.052 euro spettante a credito ai condomini ricorrenti in forza di una sentenza del 2013 del locale Tribunale. Gli attori avevano anche chiesto che venisse dichiarata la compensazione tra i reciproci crediti. Sia in primo che in secondo grado tuttavia la invocata nullità o annullabilità della delibera era stata respinta "trattandosi - spiegava la Corte di appello - di decisione discrezionale dell'assemblea che il giudice non può sindacare".

Proposto ricorso, la parte ha sostenuto che l'oggetto della controversia "non era una scelta gestoria rimessa all'assemblea, quanto l'inserimento in bilancio di un credito certo, liquido ed esigibile dei condomini". E la Suprema corte gli ha dato ragione.

Gli articoli 1130 n. 10 e 1130 bis del codice civile, spiega l'ordinanza, contemplano unicamente il "rendiconto condominiale annuale della gestione", senza distinguere tra una gestione "ordinaria" da una gestione "straordinaria". Le quote stabilite (e i costi sostenuti) per l'eventuale manutenzione straordinaria, prosegue la decisione, vanno annotate nel registro di contabilità, il cui saldo si riflette nella situazione patrimoniale e viene riportato nel rendiconto annuale di esercizio. Non è dunque legittima la loro annotazione in un separato documento contabile, non assistito dai criteri di formazione stabiliti per il rendiconto dall'articolo 1130 bis c.c. e con riguardo al quale i condomini vengano chiamati a votare, come avvenuto nella specie, se siano, o meno, "d'accordo ad eventuali storni e compensazioni".

Per la VI Sezione civile va dunque affermato il seguente principio di diritto: "Qualora il rendiconto approvato dall'assemblea non riporti un debito del condominio verso un condomino derivante da sentenza esecutiva, si verifica un'obiettiva mancanza di intellegibilità della situazione patrimoniale del condominio stesso e deve perciò riconoscersi l'interesse del condomino ad agire per la declaratoria di invalidità della relativa deliberazione, in quanto il sindacato dell'autorità giudiziaria non si estende in tal modo alla valutazione del merito - ovvero della opportunità o convenienza - della soluzione gestoria adottata, ma consiste nel riscontro della legittimità della delibera con riguardo, in particolare, all'art. 1130 bis c.c.".

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