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Condominio, il rendiconto non impugnato è idoneo titolo del credito

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 3847 depositata oggi, respingendo il ricorso di un condomino

di Francesco Machina Grifeo

È da rigettare l'opposizione del condomino contro il decreto ingiuntivo emesso dal condominio per contributi non versati risultanti dall'approvazione del rendiconto consuntivo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza 3847 depositata oggi, chiarendo che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la deliberazione di approvazione del rendiconto.

"Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese – si legge nella decisione -, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti". II giudice, pronunciando sul merito, emetterà dunque una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare.

In questo, senso, prosegue la Corte, "la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere".

II giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione (ex articolo 1137, comma 2, C.c.), per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato annullata la deliberazione.

Mentre la dedotta mancata partecipazione del condomino all'assemblea "può essere, al più, ragione che comporta la decorrenza del termine perentorio di trenta giorni (art. 1137, comma 2, c.c.), dalla data di comunicazione della deliberazione, ma non può certamente essere oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per conseguire il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea".

In definitiva per la VI Sezione civile va affermato il seguente principio di diritto: "Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso".

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