Immobili

Condominio, tutti obbligati alle spese di manuntenzione dell'albero ornamentale

Il principio espresso dall'ordinanza 22573/20 vale anche se le piante sono nel giardino privato di un condomino

di Giampaolo Piagnerelli

Gli alberi siti su un terreno privato all'interno di un condominio costringono tutti i residenti alla manutenzione, a condizione che le piante abbiano una funzione ornamentale dell'intera struttura. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 22573/20. Entrando nel merito della vicenda, un condomino - che si era visto respingere la propria richiesta nel merito - ha adito la Suprema Corte rilevando come si dovesse procedere alla condanna dei condomini al pagamento di circa 6mila euro per le spese sostenute per l'abbattimento e il reimpianto di tre alberi siti nel giardino di proprietà esclusiva del condomino, che secondo quest'ultimo svolgevano un'innegabile funzione ornamentale dell'intero edificio. Il ricorrente ha eccepito, peraltro, che il Comune di Roma aveva imposto al costruttore del fabbricato - quale condizione per il rilascio della concessione edilizia - la presenza di un congruo numero di alberi da porre nel condominio ai fini del rispetto del vincolo ambientale sussistente in Roma, nella prestigiosa zona dell'Appia antica. A tal proposito la Corte - riprendendo un precedente di legittimità (sentenza n. 3666/94) - ha ricordato che alle spese di potatura degli alberi, che pure insistono sul suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti i condomini allorchè si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso. I Supremi giudici hanno così affermato che le piante ad alto fusto hanno una doppia funzione, in ragione della proprietà esclusiva e di comunione. Questo giustifica l'obbligo di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di potatura.

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