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Condominio, valore della causa sull'atto impugnato per il ricorso sulle delibere dell'assemblea

Lo ha precisato la sezione II della Cassazione enunciando un principio di diritto

di Mario Finocchiaro

Nella azione di impugnazione delle deliberazioni della assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronunzia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito. Questi il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc dalla sezione II della Cassazione con sentenza 9068/2022.

I precedenti conformi
Questione variamente risolta, nel tempo.
Sostanzialmente conforme alla pronunzia in rassegna e, in particolare, per l'affermazione che la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro, Cassazione, ordinanza 7 luglio 2021, n. 19250, nonché sentenza 5 aprile 2004, n. 6617, secondo cui in tema di competenza del giudice per valore, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dell'assemblea, sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare sulla quale è fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti (e non già dell'insussistenza, per qualsiasi titolo, della propria personale obbligazione), la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all'invalidità dell'intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum non riguarda l'obbligo del singolo condomino bensì l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale. Analogamente, Cassazione, sentenza 21 giugno 2000, n. 8447.
Nello stesso senso, allorché un condomino abbia chiesto in giudizio la dichiarazione di nullità di una deliberazione condominiale, avente per oggetto la ripartizione di spese condominiali per un ammontare superiore al limite minimo di valore della competenza del tribunale, il valore della controversia, ai fini della determinazione della competenza, va stabilito in base a tale ammontare, anche se per effetto dell'eventuale accoglimento della sua domanda, il beneficio tratto dal condomino sia limitato al riconoscimento dell'inesistenza del suo obbligo di pagamento di una quota di spese condominiali inferiore al limite minimo di valore della competenza del tribunale, Cassazione, sentenza 8 giugno 1963, n. 1540.
Sempre nella stessa ottica:
- per il rilievo che allorché una delibera di assemblea condominiale, pur avendo ad oggetto diverse materie, sia impugnata, da singoli condomini, limitatamente alla deliberazione di una spesa, per una somma inferiore al limite di competenza per valore del pretore, purché non interessante parti comuni del fabbricato, la relativa causa esula dalla competenza per materia del tribunale, non potendo essa considerarsi di valore indeterminabile, ed appartiene ratione valoris alla competenza del pretore, ancorché la deliberazione impugnata incida sul patrimonio di ciascun condomino in misura inferiore al limite della competenza pretoria, essendo in contestazione, a norma dell'articolo12 Cpc, l'intera spesa deliberata e non già soltanto l'obbligo del singolo condomino al pagamento della sua quota, Cassazione, sentenza 5 febbraio 1980, n. 836, in Giustizia civile, 1980, I, p. 1652;
- per l'affermazione che in tema di competenza per valore, con riferimento all'azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio, il valore della causa va determinato con riferimento alla parte della relativa delibera impugnata, e non alla quota di spettanza del condomino che l'ha impugnata, atteso che l'oggetto del contendere coinvolge i rapporti di tutti i condomini interessati alla ripartizione, e, quindi, l'interezza di tale importo, Cassazione, ordinanza 13 novembre 2007, n. 23559;
- nel senso che l'articolo 12 comma primo Cpc, secondo cui il valore delle cause relative all'esistenza, validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che sia in contestazione, subisce deroga quando il giudice sia chiamato ad esaminare con efficacia di giudicato le questioni relative all'esistenza o alla validità dell'intero rapporto. Pertanto, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dall'assemblea, sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare per violazione degli articolo 1136, 1137 Cc, la contestazione deve intendersi estesa necessariamente alla invalidità dell'intero rapporto, il cui valore è pertanto quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum non riguarda l'obbligo del singolo condomino bensì l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale, Cassazione, sentenza 25 novembre 1991, n. 12633, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 1992, I, p. 718, con nota di Mazza M., Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale.

I precedenti difformi
In termini opposti, rispetto alle pronunce ricordate sopra, in numerose altre occasioni si è affermato - per contro - che in una controversia tra un condomino ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall' assemblea, il valore della causa si determina in base all'importo contestato e non all'intero ammontare di esso perché la decisione non implica una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità, Cassazione, sentenza 24 gennaio 2001, n. 971.
Analogamente:
- ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione dell'incompetenza, occorre avere riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum; ne consegue che l'accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa, Cassazione, ordinanza 28 agosto 2018, n. 21227; sentenza 16 marzo 2010, n. 1201;
- ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata, Cassazione, ordinanza 5 luglio 2013, n. 16898.

In termini generali:
- nel senso che dalla entrata in vigore del codice civile la competenza a decidere l'impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino non appartiene più, ratione materiae, al Tribunale perché l'articolo 1137 Cc non riproduce il contenuto dell'articolo 26 del regio decreto 15 gennaio 1934, n. 56, e pertanto il criterio per individuare il giudice competente è il valore, desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l'oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un determinato giudice, come ad esempio se la delibera concerne la misura e le modalità d'uso dei servizi di condominio di case, Cassazione, sentenza 15 dicembre 1999, n. 14078, in Rassegna locazione e condominio, 2000, p, 561 (con nota di Imperato P.. La competenza in materia di impugnazione di delibere condominiali), resa in una fattispecie in cui la delibera impugnata aveva ad oggetto l'approvazione del piano di riparto delle spese condominiali per un valore complessivo non superiore ai due milioni e la Cassazione ha affermato la competenza del giudice di pace. In questo ultimo senso, per il rilievo che le norme del codice civile, disciplinando compiutamente la materia del condominio degli edifici, hanno abrogato le disposizioni del regio decreto legge 15 gennaio 1934 n. 56, che regolavano i rapporti di condominio sulle case attribuendo, tra l'altro, al Tribunale la competenza sulle impugnative delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, per cui, nel regime precedente alla entrata in vigore delle norme sulla riforma del codice di procedura civile di cui alla legge n., 353 del 1990, la competenza sulle controversie condominiali deve essere determinata in base alla disposizione dell'articolo 8 n. 4 Cpc, che attribuisce al pretore le cause relative alla misura dei servizi del condominio, alla disposizione dell'articolo 7 comma secondo, che attribuisce al conciliatore tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali, e, per le rimanenti questioni, ai generali criteri per valore, Cassazione, sentenza 6 aprile 1995, n. 4009;
- per il rilievo che l'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido; la sentenza di annullamento resa ai sensi dell'articolo 1137 Cc ha, inoltre, effetto nei confronti di tutti i condomini, anche qualora non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, ma con riguardo alla specifica deliberazione impugnata, Cassazione, sentenza 29 gennaio 2021, n. 2127, in Guida al diritto, 2021, fasc. 7, p. 53, con nota di Chiesi G.A., Amministratore sempre legittimato senza limiti derivanti da regolamento;
- per la precisazione che in tema di competenza per valore, l'articolo 12, comma 1, Cpc - secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa, Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2850; sentenza 23 febbraio 2012, n. 2737; ordinanza 12 novembre 2004, n. 21529.
Sempre in argomento nel senso che in tema di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, posta la sussistenza dell'interesse ad agire anche quando la relativa azione sia volta esclusivamente alla loro rimozione, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta, Cassazione, ordinanza 20 luglio 2020, n. 15434.

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