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Condominio, il valore della delibera determina la competenza

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 25721 depositata oggi, affermando che il valore non si commisura all'entità del singolo importo contestato ma all'intero ammontare della spesa

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di Francesco Machina Grifeo

Nella controversia relativa alla quota di partecipazione alle spese condominiali di un singolo condomino, il valore della causa è da determinare in base agli importi dell'intera delibera e non dunque guardando alle sole spese addebitate all'impugnante. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 25721 depositata oggi, accogliendo il ricorso del proprietario di un appartamento contro quella che considerava una erronea attribuzione dell'obbligo di pagamento delle spese di manutenzione del verde condominiale e delle spese straordinarie.

In primo grado il giudice di pace aveva rigettato l'impugnazione. Proposto appello, il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile perché il valore della causa non superava 1.100 euro (prima del 2017, si applicava tale limite, non quello di 2.500 euro, per individuare il novero delle cause da decidersi secondo equità ex art. 113 co. 2 c.p.c.).

Contro questa decisione il ricorrente ha dedotto in Cassazione che la contestazione doveva intendersi riferita all'intera delibera e che quindi è il valore di questa che doveva essere preso in considerazione ai fini della determinazione del giudice competente.

Una lettura condivisa dalla Seconda sezione civile per la quale va rafforzata la recente posizione della giurisprudenza di legittimità in base alla quale "ai fini della individuazione del giudice competente per valore a conoscere della domanda di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di domanda proposta da un condomino al fine di contestare l'an o il quantum della quota di partecipazione alle spese condominiali a lui attribuita, il valore da prendere in considerazione non si commisura all'entità del singolo importo contestato, ma all'intero ammontare della spesa (della cui frazione in capo all'impugnante si controverte), così come risulta dal riparto approvato dall'assemblea del condominio". Si è così superato il precedente orientamento che invece determinava il valore della causa sulla base della singola frazione contestata dell'importo complessivo del relativo capo di spesa.

L'orientamento recentemente affermatosi – prosegue la decisione - è in linea con il generale orientamento giurisprudenziale affermatori sull'art. 12 c.p.c.. In particolare, tale posizione si giustifica "perché l'effetto di invalidazione della (eventuale) pronuncia di accoglimento dell'impugnazione proietta la propria efficacia sull'intera deliberazione ed opera nei confronti di tutti i condomini, come nei confronti di tutti loro continua ad operare l'obbligatorietà ex art. 1137 co. 1 c.c. in caso di rigetto dell'impugnazione".

Più in generale, argomenta la Cassazione, pur se funzionali al rispetto della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), le questioni sulla competenza hanno da risolversi in limine litis, quindi in modo snello, allo stato degli atti e sulla base di una cognizione sommaria. Pertanto, la cognizione in tema di competenza deve potersi appuntare su aspetti di semplice, quasi automatica determinazione.

"Orbene – prosegue la decisione -, è evidente che, al fine di individuare il giudice competente per valore in materia di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di una domanda proposta da un condomino che contesta l'an o il quantum della quota di partecipazione alle spese condominiali a lui attribuita dalla delibera, sia più semplice e automatico determinare il valore della causa sulla base dell'intero ammontare della somma oggetto della delibera e non già sulla base della quota di spesa contestata dall'attore (che in concreto possono essere più quote da sommare tra di loro, eccetera), altrimenti si corre il rischio che, per risolvere in limine litis la questione di competenza, si finisca per anticipare l'accertamento di merito relativo al se le quote sono effettiva-mente dovute o meno".

In questo senso: al fine di individuare il giudice competente, la parte contestata del rapporto obbligatorio finisce con l'identificarsi con la delibera di spesa nel suo complesso, mentre ai fini del merito la contestazione si appunta sulle singole quote di spesa chiamate in causa dal condomino impugnante. E la semplificazione decisoria, conclude, "si apprezza particolarmente nel caso in questione, dove il Tribunale ha affrontato una questione di merito (l'essere una certa spesa già stata deliberata da una precedente assemblea di condominio) per risolvere una mera questione di competenza".

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