Rassegne di Giurisprudenza

Condono edilizio solo per il rustico completato e utilizzabile

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Edilizia - Opera abusiva - Condono edilizio - Rustico - Ultimazione - Necessità - Fattispecie relativa a piscina natatoria
Una piscina natatoria, priva di copertura e rivestimento, e quindi essenzialmente equiparabile ad un mero scavo, inutilizzabile ai fini della balneazione, non può accedere al condono in quanto sono applicabili i principi, affermatisi in relazione alla copertura di manufatti destinati a civile abitazione, che affermano la legittimità della concessione del condono esclusivamente per rustici di cui sia stata completata la copertura e il tamponamento dei muri perimetrali.
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza, 23 marzo 2022, n. 10002

Edilizia - Condono edilizio - Ultimazione dell'opera - Requisiti.
La realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini dell'assoggettabilità temporale dello stesso al condono, comporta il necessario completamento della copertura e il tamponamento dei muri perimetrali.
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 6 maggio 2020, n. 13641

Edilizia - Condono edilizio - Disciplina ex art. 32, comma 25, D.L. n. 269 del 2003 - Ultimazione - Nozione - Richiamo all'art. 31, comma 2, L. n. 47 del 1985 - Necessità.
In tema di condono edilizio, la nozione di ultimazione dell'opera cui fare riferimento ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina è quella dettata dall'art. 31, comma 2, L. 20 febbraio 1985, n. 47 cui rinvia l'art. 32, comma 25, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, sicché era necessario che entro il termine del 31 marzo 2003 fosse stato eseguito il rustico e completata la copertura. (Nella specie, non erano state ancora eseguite le opere di tamponatura esterna).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 18 luglio 2007, n. 28515