Lavoro

Condotta antisindacale sempre accertabile

Avvio procedura anche sulla clausola contenuta in un contratto soggetto alle regole di un altro ordinamento

di Giampiero Falasca

La procedura per la repressione della condotta antisindacale si può avviare anche nel caso in cui la controversia riguardi una clausola inserita in un contratto di lavoro soggetto alle regole di un altro ordinamento: la condotta antisindacale, infatti, danneggia un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro (il sindacato) e genera una forma di responsabilità extracontrattuale, che prescinde dalla legge che regola il contratto individuale di lavoro.

Con l’affermazione di questo principio, la sentenza n. 20819 della Cassazione a sezioni unite civili (depositata il 21 luglio scorso) ha dichiarato la natura antisindacale di una clausola inserita nel contratto di lavoro di alcuni operatori di volo il cui rapporto era soggetto alla legge irlandese, ma si svolgeva parzialmente anche in Italia (presso lo scalo di Bergamo).

Tale clausola era inserita da compagnia aerea straniera nei contratti del personale di cabina, e vietava ai dipendenti di interrompere il rapporto di lavoro per partecipare a qualsiasi forma di protesta sindacale, pena l’annullamento del contratto e l’applicazione di specifiche sanzioni economiche e retributive. La Filt Cgil ha contestato la natura antisindacale di tale clausola e l’azienda, durante il giudizio di merito, ha eccepito che l’accertamento sulla legittimità di tale vincolo fosse sottratto alla giurisdizione dei tribunali italiani in quanto il rapporto di lavoro era soggetto alla disciplina irlandese.

La Corte di legittimità ha offerto una lettura diversa , partendo dalla considerazione che va esclusa la natura contrattuale dell’azione volta all’accertamento della condotta antisindacale anche quando tale condotta deriva dall’applicazione di clausole inserite in un contratto di lavoro individuale, in quanto il sindacato agisce come soggetto collettivo che non ha alcun rapporto negoziale con il datore di lavoro. A questa azione si applica l’articolo 7, n. 2, del Regolamento Ue n. 1215/2012, che consente di convenire in giudizio una persona in uno stato membro diverso da quello di residenza «in materia di illeciti civili dolosi o colposi».

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