Condotta contraria a precetti generali di diligenza e prudenza o a norme specifiche del codice della strada
Reato - Omicidio colposo da incidente stradale - Verifica della sussistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso - Accertata violazione di norme cautelari - Presunzione di sussistenza del rapporto di causalità - Esclusione.
In tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 22 aprile 2016 n. 17000
Reato - Responsabilità da sinistri stradali - Rapporto di causalità -Accertata sussistenza della condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada - Presunzuione dell’esistenza di un nesso causale - Esclusione.
In materia di incidenti da circolazione stradale, l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 26 giugno 2007 n. 24898
Reato - Responsabilità da sinistri stradali - Rapporto di causalità - Accertata sussistenza della condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada - Presunzuione dell’esistenza di un nesso causale - Esclusione - Prova necessaria.
In tema di incidenti stradali, l’accertata sussistenza di una condotta, contraria ai precetti generali di diligenza e prudenza o a norme specifiche del codice della strada, di uno dei soggetti coinvolti, non è di per sè sufficiente per affermare la responsabilità concorrente di questi per l’evento dannoso verificatosi, se non si dimostra - con dati di fatto ed elementi di certezza e non sulla base di ipotesi e congetture - l’esistenza del nesso causale tra la suddetta condotta violatrice e l’evento.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 18 maggio 1988 n. 5963
Circolazione stradale - Norme di comportamento - Velocità consentita - Presunzione dell’idoneità dell’osservanza della velocità moderata prescritta ad impedire il verificare dell’evento dannoso - Omissione della cautela prescritta - Presunzione “iuris tantum” che l’evento non si sarebbe prodotto o che avrebbe presentato conseguenze meno gravi.
Quando una norma giuridica prescrive una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno la prescrizione relativa è basata sulla presunzione che tale cautela sia idonea ad impedire il verificarsi dell’evento stesso. Qualora l’evento di danno si verifichi conseguentemente all’omissione dell’osservanza cautela, sussiste la presunzione “iuris tantum” che l’evento non si sarebbe verificato o quantomeno che avrebbe presentato conseguenze meno gravi se la norma fosse stata osservata. Detta presunzione, su cui si fonda il rapporto di causalità, può essere esclusa o essere posta in dubbio solo che siano adottati elementi concreti idonei allo scopo.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 15 marzo 1995 n. 2648