Penale

Condotte di manipolazione del mercato: configurabilità del reato di aggiotaggio manipolativo

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati finanziari - Reato di aggiotaggio manipolativo ex art. 185 TUF - Configurabilità
La fattispecie di aggiotaggio manipolativo (artt. 2637 cod. civ. e 185 T.U.F.) costituisce un reato di pericolo concreto la cui consumazione non richiede la verificazione della effettiva sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente l'idoneità della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l'operatore va ad incidere con la sua condotta.
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 4 maggio 2022 n. 17789

Reati finanziari - Manipolazione del mercato - Aggiotaggio - Sussistenza del reato anche in assenza di alterazioni come effetto della condotta manipolativa - Condizioni.
Il reato di aggiotaggio manipolativo si configura anche quando nessuna alterazione si sia prodotta nel mercato, sempre che la condotta fosse ex ante idonea a produrla (ed essa non si sia verificata, ad esempio, per la presenza di un fattore concomitante ed imprevedibile, non conosciuto dall'agente, che ne ha neutralizzato la portata); analogamente, il reato può ipoteticamente ritenersi non integrato qualora la condotta dovesse ritenersi ex ante non idonea e vi siano state tuttavia alterazioni sensibili nel prezzo degli strumenti finanziari (anche se si tratta di ipotesi scolastica, di difficile riscontro nella realtà).
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 4 maggio 2022 n. 17789

Banche - Reati finanziari - Abuso di informazioni privilegiate - Market abuse - Manipolazione del mercato - Irrogazione sanzione penale, ex art. 185 TUF, e amministrativa, ex art. 187-ter TUF - Violazione del principio di ne bis in idem - Non sussiste.
In materia sanzionatoria, non è violato il principio del ne bis in idem nell'azione di repressione delle condotte di market abuse quando le sanzioni penali e amministrative complessivamente inflitte rispettano il principio di proporzionalità. Spetta quindi al giudice nazionale il compito di verificare la proporzionalità delle sanzioni complessivamente irrogate con riguardo a tutte le circostanze della fattispecie concreta oggetto del giudizio.
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 10 ottobre 2018 n. 45829

Persona giuridica - Società - Reati societari - Aggiotaggio - Manipolazione di mercato - Natura - Reato di pericolo - Ostacolo alla individuazione di un profitto confiscabile - Esclusione.
La natura di reato di pericolo e di mera condotta del reato di manipolazione di mercato - per Ia cui consumazione non è necessario che si verifichi una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari - non è di ostacolo alla individuazione di un profitto confiscabile.
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 13 giugno 2014 n. 25450

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